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  • Redazione

BOLLETTINO (GENNAIO 2020)

Le massime più rilevanti in materia di estradizione e mandato di arresto europeo (gennaio 2020)


La rilevabilità d’ufficio della condizione del rinvio ex art. 19, lett. c), l. n. 69/2005 (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 620/2020 dell’8 gennaio 2020, depositata il 10 gennaio 2020) – Se la persona della quale è richiesta la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato, la condizione del rinvio prevista dall’art. 19, lett. c), della l. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna. Ne deriva che la Corte d’appello deve sempre verificare, prima di disporre la consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, se non vi è stata un’espressa diversa richiesta dell’interessato, la consegna è subordinata alla condizione del rinvio in Italia, che, se non contenuta nella sentenza della Corte d’appello, deve essere apposta ex officio dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza. Parziale accoglimento del ricorso.


Rischio di persecuzione politica e deficienze sistemiche del sistema giudiziario in Georgia (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 50419/2019 del 19 novembre 2019, depositata il 12 dicembre 2019) – L’estradando era ricercato a fini processuali dalla Georgia per i reati di maltrattamenti in famiglia, trattamento illecito di dati personali, nonché per l’esecuzione di una sentenza di condanna per il reato di rapina e sequestro di persona, tutti asseritamente commessi ai danni della ex-moglie, Procuratore della Repubblica presso la città di Tblisi. La Cassazione ha accolto la prospettazione difensiva secondo cui vi erano elementi idonei ad avvalorare il timore che la richiesta di consegna fosse strumentale e legata a motivi persecutori politici e alle ritorsioni della ex moglie del ricorrente, personaggio influente e sospetto. Sul punto, la Suprema Corte ha aggiunto che, da fonti internazionali particolarmente qualificate, risulta che il sistema giudiziario dello Stato richiedente appare afflitto da gravi carenze, quanto ad imparzialità ed indipendenza, essendo state registrate interferenze di tipo politico. Pertanto, posto che la competenza “di merito” del giudice di legittimità in materia di estradizione non può spingersi sino al punto di onerarlo di attività istruttoria, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per una scrupolosa valutazione del fumus persecutionis. Annullamento con rinvio.


Trattamenti inumani e degradanti (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1242/2020 del 18 dicembre 2019, depositata il 14 gennaio 2020) – Grava in capo alla Corte d’appello l’onere di compiere un’adeguata istruttoria finalizzata ad acquisire notizie per valutare la sussistenza di un rischio di trattamenti penitenziari inumani e degradanti. Sul punto, la Cassazione ha censurato la pronuncia d’appello laddove ha ritenuto lo stesso trattato bilaterale con il Perù un’adeguata garanzia di un trattamento penitenziario conforme. Secondo la Suprema Corte, “un trattato bilaterale è certamente una valida presunzione semplice di riconoscimento dell’affidabilità reciproca dei due sistemi ma, a fronte di concrete deduzioni (ritenute rilevanti dalla stessa Corte di appello), non preclude affatto la necessaria verifica in concreto”. Annullamento con rinvio.


Assenza di misure alternative alla detenzione nello Stato richiedente (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 1838/2020 del 13 dicembre 2019, depositata il 17 gennaio 2020) – L’assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l’operatività di misure alternative alla detenzione, ovvero di criteri analoghi di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell’ordinamento dello Stato richiesto, né comporta la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Declaratoria di inammissibilità.


Sproporzione del trattamento sanzionatorio (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 51615 del 20 novembre 2019, depositata il 20 dicembre 2019) – L’estradando, richiesto a fini processuali dalla Nigeria per reati contro il patrimonio, si doleva del carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente (ove il reato oggetto della domanda di consegna risulta punito con la reclusione fino a sessant’anni). La Cassazione ha respinto la censura osservando che: i) “l'eventualedifformità del trattamento sanzionatorioprevisto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena” (cfr., a contrario, Cass. pen.,Sez. VI, sent. n. 2037 del 05 dicembre 2018, Huang Chonghua); e ii) in ogni caso, “le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia”. Declaratoria di inammissibilità.

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