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  • Redazione

BOLLETTINO (febbraio 2022)

Le massime più rilevanti in materia di estradizione e mandato di arresto europeo (febbraio 2022)


Procedimento in absentia (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6627/2022 del 26 gennaio 2022, depositata il 23 febbraio 2022) – In tema di estradizione per l’estero, sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l’ordinamento dello Stato richiedente consenta al condannato in absentia, di richiedere un nuovo giudizio qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento.

Stato richiedente: Albania

Esito: Rigetto


Rifiuto della consegna per radicamento in Italia (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3937/2022 del 2 febbraio 2022, depositata il 3 febbraio 2022)

Ai fini del riconoscimento in Italia della sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 18-bis della l. n. 69 del 2005, è sempre necessario il pieno rispetto del principio di doppia punibilità. Ciò vale anche per i reati fiscali e tributari. Il d.lgs. n. 161 del 2000, infatti, non opera alcun rinvio all'art. 7 della legge n. 69 del 2005. Pertanto, ove la Corte di appello, in luogo dell'accoglimento della richiesta di consegna, decida di riconoscere la sentenza di condanna straniera per consentire che l'interessato sconti in Italia la pena o la misura di sicurezza inflitta, non è applicabile la speciale disciplina dettata dal comma 2 del predetto art. 7 che riguarda specificamente i reati in materia di tasse e di imposte, ma è per contro necessario verificare la doppia punibilità.

Stato richiedente: Romania

Esito: Annullamento con rinvio


Indipendenza della magistratura in Polonia (Corte di Giustizia, Grande Sezione, Cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, X e Y, 22 febbraio 2022) – La Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sul sistema giudiziario polacco nel caso X e Y. La Corte olandese chiamata a pronunciarsi sul MAE riteneva che le deficienze sistemiche nell'indipendenza della magistratura, derivanti, inter alia, dal ruolo del Consiglio Nazionale Polacco della Magistratura (controllato direttamente dall'esecutivo) nella nomina dei giudici e la correlativa assenza di un rimedio per contestare la validità di tali nomine si ponesse in contrasto con il diritto ad un tribunale indipendente e imparziale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'art. 6 CEDU. La Grande Sezione ha concluso che deficienze come quelle oggetto del rinvio pregiudiziale possono costituire motivo di rifiuto del MAE, ma solo a fronte di precise informazioni relative al caso concreto per cui si procede. Nello specifico, la Corte ha confermato l'applicabilità, in situazioni in cui ci si lamenti di carenze strutturali del sistema giudiziario dello Stato emittente il MAE, del test a due fasi inaugurato a partire dal caso LM (C-216/18), e a sua volta mutuato dal caso Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU). Pertanto, a seguito di una valutazione complessiva del funzionamento del sistema giudiziario (fase I), la persona richiesta in consegna dovrà fornire elementi concreti che facciano ritenere che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario abbiano avuto un'incidenza diretta sul procedimento penale per cui è stato emesso il MAE (fase II).

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