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  • Walter De Agostino

Mandato di arresto europeo e consegna successiva: mancanza di tutela giurisdizionale nei Paesi Bassi

Updated: Jun 9, 2022


In materia di Mandato di Arresto Europeo, una delle problematiche maggiori dopo la consegna della persona richiesta è l’interlocuzione con l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. Normalmente non vengono inviate le decisioni con le quali è stata disposta la consegna né l’attestazione del periodo di detenzione subito per l’esecuzione del mandato. Ciò determina di per sé difficoltà per ciò che riguarda l’esecuzione della pena, specialmente quando si è in presenza di complessi provvedimenti di unificazione di pene concorrenti, l’applicazione del principio di specialità e il riconoscimento della computabilità della carcerazione subita all’estero per il mandato di arresto europeo.


La situazione si complica quando poi interviene una richiesta di consegna successiva da parte di un altro Stato Membro per fatti antecedenti. La procedura di assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione non è mai partecipata e talvolta, contrariamente a quanto previsto dalla legge italiana, questo viene prestato da un’autorità diversa rispetto a quella che ha disposto la consegna. Ciò accade nei Paesi Bassi, dove la consegna è disposta dal Rechtbank di Amsterdam mentre la fase esecutiva (estensione della consegna e l’assenso alla consegna ovvero all’estradizione successiva) viene dato dall’Openbaar Ministerie, ufficio del pubblico ministero che comunque può ricevere direttive dal Ministro della Giustizia, circostanza che ne mina inesorabilmente l’indipendenza.


Nel caso in esame, l’estradando è stato consegnato dai Paesi Bassi all’Italia il 26 settembre 2018 per l’esecuzione di cinque mandati di arresto europeo emessi per la pena complessiva di sei anni, sette mesi e venti giorni di reclusione. Successivamente il condannato riceveva la notifica di ulteriori provvedimenti di unificazione di pene concorrenti, a seguito dei quali si perveniva a un totale di reclusione da espiare pari a ventuno anni, due mesi e sei giorni con applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.


Durante l’esecuzione della pena, in data 1 febbraio 2019, l’estradando riceveva altresì la notifica di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Germania in relazione a un procedimento penale pendente a Colonia per quindici episodi di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e frode informatica commessi tra l’agosto 2015 e l’ottobre 2016. La Corte di Appello di Roma convalidava l’arresto applicando la custodia cautelare in carcere, stante il concreto pericolo di fuga del prevenuto per sottrarsi all’eventuale consegna. Il successivo 9 aprile 2019, a seguito di istanza della difesa, la misura cautelare veniva revocata perché, a fronte di un fine pena fissato nell’anno 2036, tale pericolo veniva ritenuto non più sussistente.


Ricevuto l’assenso dell’Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi, in questo caso del pubblico ministero, in data 23 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma disponeva la consegna alla Germania, differendola all’avvenuta espiazione della pena in corso.


La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 5 marzo 2020, annullava con rinvio la sentenza impugnata per un duplice ordine di motivi: innanzitutto la necessità di accertare quale fosse nell’ordinamento dei Paesi Bassi l’organo giudiziario competente ad esprimere il consenso successivo ai sensi dell’art. 28 par. 3 della Decisione Quadro 2002/584/GAI e, qualora si tratti dell’ufficio del pubblico ministero, se quell’ordinamento contemplasse la possibilità di proporre impugnazione innanzi ad un organo giurisdizionale.


Nel frattempo, però, in conseguenza dell’accoglimento in fase esecutiva di numerose istanze difensive, tra cui quelle di non esecutività di alcune sentenze, di restituzione nel termine per proporre impugnazione e di rescissione del giudicato per altre, nonché di richieste di applicazione del principio di specialità e di riconoscimento di periodi di presofferto in Italia e all’estero, il residuo pena si riduceva drasticamente al 23 agosto 2020.


Nonostante la misura di sicurezza non potesse essere applicata per violazione del principio di specialità, l’estradando non veniva liberato e rimaneva detenuto senza titolo per due giorni fino a quando il 25 agosto 2020 la Corte di Appello di Roma emetteva una nuova ordinanza di custodia cautelare, più volte sollecitata dall’Ufficio I - Cooperazione Internazionale del Ministero della Giustizia per scongiurare un eventuale pericolo di fuga.

L’udienza di rinvio innanzi alla Corte Appello di Roma, inizialmente fissata al 25 novembre 2020, veniva quindi anticipata al 16 settembre 2020, in ogni caso tre giorni dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto per il giudizio di rinvio dall’art. 22 comma 6 L. 69/2005.


La corte territoriale rigettava in udienza la richiesta di immediata perdita di efficacia della misura cautelare ma, accogliendo altra eccezione della difesa, rinviava per la decisione al 14 ottobre 2020, richiedendo nuove informazioni all’autorità giudiziaria dell’esecuzione perché al quesito posto dalla Corte di Cassazione era stata data risposta mediante una semplice e-mail inviata dal rappresentante italiano di Eurojust non dall’autorità giudiziaria dei Paesi Bassi.


In data 12 ottobre 2020 perveniva comunicazione del Magistrato di Collegamento dei Paesi Bassi, il quale confermava che in tale Stato Membro l’organo giudiziario competente a esprimere il consenso successivo alla consegna era l’ufficio del pubblico ministero ma avverso il suo provvedimento non esisteva la possibilità di proporre impugnazione innanzi ad un organo giurisdizionale così come, diversamente da quanto invece previsto dalla normativa italiana, non esisteva comunque la possibilità di ricorrere neanche contro le decisioni di consegna della Corte di Amsterdam.


Per tali motivi all’udienza del 14 ottobre 2020, in accoglimento della richiesta della difesa, la Corte di Appello di Roma rifiutava la consegna dell’estradando alla Germania, in quanto l’assenso dell’A.G. dei Paesi Bassi era privo dei requisiti indicati nel citato art. 28 par. 3 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, e ne disponeva l’immediata liberazione.


OCCHIPINTI_Sent._III_Corte_App._Roma_Mae_2020
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