Conclusioni dell'Avvocato Generale Richard de la Tour, 9 marzo 2023, C-142/22, OE v. The Minister for Justice and Equality
In data 9 marzo 2023, l'Avvocato Generale ha reso le proprie Conclusioni nel caso C-142/22, OE v. The Minister for Justice and Equality.
L'Avvocato Generale ritiene che l'emissione di un mandato d'arresto europeo, già eseguito, da parte di un'autorità che non costituiva "autorità giudiziaria emittente", ai sensi della Decisione Quadro 2002/584, non impedisce la consegna suppletiva.
Il caso e le questioni pregiudiziali
Nel 2016, OE è stato colpito da tre mandati d'arresto europei emessi dall'Ufficio di Procura di Amsterdam (due) e dall'Ufficio Procura dei Paesi Bassi (uno) per fini processuali.
L'Alta Corte irlandese aveva disposto la consegna di OE ai Paesi Bassi con una pronuncia avverso cui l'interessato non aveva proposto appello.
Nel 2019, il Procuratore nazionale olandese aveva richiesto all'Alta Corte irlandese l'assenso alla consegna suppletiva di OE per reati commessi anteriormente all'esecuzione del MAE (Articolo 27 della Decisione Quadro 2002/584). OE era stato già processato e condannato per tali reati, ma si rendeva necessario l'assenso dello Stato di esecuzione del MAE affinché si potesse dare corso all'esecuzione della condanna.
Tale richiesta veniva, tuttavia, revocata a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 27 maggio 2019, OG e PI (Public Prosecutor's Office, Lubeck and Zwickau, C-508/18 e C-82/19), che aveva chiarito che gli uffici di procura degli Stati membri che non fornissero sufficienti garanzie di indipendenza non costituivano "autorità giudiziaria emittente" ai sensi della Decisione Quadro 2002/584 (della sentenza avevamo parlato qui). Tale principio era stato poi precipuamente affermato dalla Corte di Giustizia con riguardo ai procuratori olandesi (CGUE, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Forgery of Documents, C-510/19).
La richiesta di assenso per la consegna suppletiva di OE veniva, dunque, riproposta dal giudice per le indagini preliminari di Amsterdam.
OE si opponeva alla consegna suppletiva, sostenendo che l'originario mandato di arresto europeo dovesse ritenersi invalido in quanto emesso da un soggetto (il procuratore olandese) che non costituiva "autorità giudiziaria emittente". Un vizio, che a dire di OE, pur non essendo stato dedotto nell'originaria procedura di consegna, doveva comunque dirsi idoneo a travolgere la successiva procedura di consegna suppletiva.
L'Alta Corte irlandese ha chiesto alla Corte di Giustizia di precisare i rapporti fra la procedura di esecuzione del MAE e la successiva (eventuale) procedura di consegna suppletiva e, in particolare, di chiarire "se la constatazione secondo la quale un mandato d’arresto europeo, sulla base del quale una persona è stata consegnata, è stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e avrebbe quindi dovuto essere considerato invalido per tale motivo, sia tale da ostare a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, alla quale sia stata presentata una richiesta di assenso volta ad autorizzare le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente a sottoporre a procedimento penale o a condannare detta persona per un reato, commesso prima della sua consegna e diverso da quello per cui è stata consegnata, dia un simile assenso".
Le conclusioni dell'Avvocato Generale
Come già anticipato, l'Avvocato Generale ritiene che - indipendentemente dalla possibilità o meno di invocare nella procedura di consegna suppletiva un vizio non dedotto nell'originaria procedura di consegna - la carenza dello status di "autorità giudiziaria emittente" in capo al soggetto emittente l'originario MAE non osta alla consegna suppletiva per reati diversi ed ulteriori (ivi, para. 33).
Secondo l'Avvocato Generale, benché una richiesta di assenso sia necessariamente collegata ad un precedente mandato d'arresto europeo già eseguito, essa deve "essere oggetto di un esame distinto e autonomo, vertente sulle sue caratteristiche specifiche, da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione" (ivi, para. 37).
D'altronde, la Corte di Giustizia ha già chiarito che, una volta che sia stata eseguita la consegna, il mandato d'arresto europeo ha esaurito, in linea di principio, i suoi effetti (CGUE, C-414/20 PPU, MM / Spetsializirana prokuratura, sentenza del 13 gennaio 2021). A ciò si aggiunga che nessuna disposizione della Decisione Quadro prevede che un vizio che inficia un mandato d’arresto europeo iniziale sia tale da consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’assenso richiesto (ivi, para. 50).
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