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Matteo Trenta

La nozione di "forza maggiore" nel mandato d'arresto europeo (CGUE)

CGUE, decisione C-804/21 PPU del 28 aprile 2022


Con decisione C-804/21 PPU del 28 aprile 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale operato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Suprema Corte finlandese.


Domande


Come già delineato in un precedente commento su eXtradando, il rinvio verteva su due domande pregiudiziali.


La seconda aveva ad oggetto l’interpretazione del concetto di “forza maggiore” di cui all’art. 23, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, con riferimento alla proroga dei termini per la consegna della persona richiesta.


Nello specifico, alla Corte di Giustizia veniva chiesto di chiarire se il concetto di “forza maggiore” comprendesse nel suo alveo anche ostacoli alla consegna, di natura giuridica, risultanti “d’actions légales introduites par la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et fondées sur le droit de l’État membre d’exécution, lorsque la décision finale sur la remise a été adoptée par l’autorité judiciaire d’exécution conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cette décision-cadre” (cfr. C-804/21 PPU, par. 43). Nel caso di specie, i soggetti destinatari del MAE avevano presentato, dinanzi alle competenti autorità finlandesi, richiesta di protezione internazionale.


Con la prima, invece, veniva demandato alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito all’interpretazione da dare al termine “executing judicial authority” presente nel dettato dell’art. 23, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI. Le “judicial authorities”, di emissione e di esecuzione del MAE, vengono infatti ivi indicate come le uniche competenti a decidere sulla sussistenza o meno della causa di forza maggiore generante una necessaria estensione dei termini per la consegna della persona richiesta.


Più precisamente, la Suprema Corte finlandese domandava se, come avvenuto nel caso di cui si tratta, il National Bureau of Investigation (polizia) potesse ritenersi competente, alla luce del suddetto articolo, a deliberare sull’esistenza o meno della causa di “forza maggiore” e delle condizioni necessarie a giustificare la perduranza del regime detentivo per la persona richiesta. In caso di risposta negativa, chiedeva se i termini di cui all’art. 23, par. 2-4, della decisione quadro “doivent être considérés comme ayant expiré, avec pour conséquence que ladite personne doit être remise en liberté” (ivi, par. 59).


Decisione


Ebbene, con riferimento alla seconda domanda (che però affrontata per prima per ragioni di coerenza logica), la Corte di Giustizia ha tratteggiato quanto segue.


Partendo dall’affermazione dell’esistenza di una giurisprudenza costante volta ad interpretare in maniera restrittiva il concetto di “forza maggiore” – al fine di farvi ivi rientrare solamente quelle “circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles” (ivi, par. 44) – la Corte di Giustizia è giunta a negare la possibilità di qualificare come temporaneo ostacolo alla consegna la pendenza di azioni legali avviate, sulla base del diritto interno dello Stato richiesto, da soggetti destinatari di MAE.


La Corte di Giustizia ha, dunque, statuito che la domanda di protezione internazionale avanzata dai soggetti richiesti non può essere considerata come una circostanza imprevedibile tale da determinare il rinvio della consegna. Di conseguenza, i summenzionati termini per la consegna non possono considerarsi sospesi per via dell’introduzione di tali azioni legali e – “lorsque la décision finale sur la remise a été adoptée par l’autorité judiciaire d’exécution conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ladite décision-cadre(ivi, par. 49) – lo Stato richiesto rimarrà obbligato a provvedere alla consegna nei termini stabiliti.


Volgendo alla prima domanda, la Corte di Giustizia ha riconosciuto (in modo abbastanza prevedibile) come il National Bureau of Investigation non possa rientrare nella nozione di “judicial authority” di cui all’art. 6 della decisione quadro. Quest’ultimo, infatti, la definisce come “the judicial authority of the (…) Member State which is competent (…) by virtue of the law of that State” ad emettere o ad eseguire un mandato di arresto europeo (cfr. decisione quadro 2002/584/GAI, art. 6).


D’altronde, codesta Corte ha già avuto modo di affermare non solo che la nozione di autorità giudiziaria, di emissione e di esecuzione, faccia riferimento “to either a judge or a court, or a judicial authority, such as the public prosecution service of a Member State, which participates in the administration of justice of that Member State and which enjoys the necessary independence vis-à-vis the executive” (cfr. C-510/19, par. 54), ma anche come in essa non vi rientrino le forze di polizia di un Stato in quanto afferenti al potere esecutivo (ivi, par. 42).


In conclusione, la Corte di Giustizia – dopo aver accertato come la valutazione in merito alla sussistenza della causa di forza maggiore, nonché la successiva fissazione di una nuova data di consegna, non fossero state operate da un’autorità giudiziaria come sopra definita – ha statuito che i termini per la consegna di cui al sopracitato art. 23, par. 2-4, della decisione quadro dovessero ritenersi scaduti, con il conseguente onere di rimessione in libertà dei soggetti richiesti ancora sottoposti a regime detentivo.


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