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  • Giulia Borgna

La CGUE sul rinvio della consegna per pendenza di un procedimento nello Stato richiesto

Updated: Mar 10, 2023

Corte di Giustizia dell’UE, C‑492/22 PPU, sentenza dell’8 dicembre 2022.


La Corte ha chiarito le condizioni (poche e stringenti) in presenza delle quali è consentito rinviare la consegna

Contesto e domande pregiudiziali

La Corte distrettuale di Amsterdam ha rimesso alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale concernente il rapporto fra il rinvio della consegna per consentire che la persona richiesta sia sottoposta a procedimento penale nello Stato richiesto, ai sensi dell’art. 24 (1) della Decisione Quadro 2002/584, e la proroga della misura di custodia cautelare.


CJ era richiesto in consegna a fini esecutivi dalle giurisdizioni polacche in relazione a plurime condanne emesse nei suoi confronti. Arrestato in territorio olandese, con sentenza del 16 giugno 2022, la Corte distrettuale di Amsterdam ha dato esecuzione al MAE. Sennonché, il pubblico ministero disponeva il rinvio della consegna in quanto, nel frattempo, CJ era stato rinviato a giudizio in Olanda per reati diversi da quelli oggetto del MAE.


In pendenza del procedimento olandese il CJ rimaneva in custodia cautelare. Il pubblico ministero aveva, infatti, richiesto (ed ottenuto) una proroga di 30 giorni della misura cautelare in virtù dell’art. 23(5) della Decisione Quadro 2002/584, ovvero invocando “circostanze eccezionali” che impedivano la consegna nel termine di 10 giorni previsto dal par. 1 di tale disposizione. Circostanze, queste, asseritamente consistite nel fatto che CJ non aveva rinunciato al suo diritto ad essere presente al processo in Olanda.


Stante le lungaggini del giudizio olandese, il pubblico ministero disponeva un ulteriore rinvio della consegna e, contestualmente, chiedeva (ed otteneva) una seconda proroga della misura custodiale, sempre di 30 giorni. All’atto della terza richiesta di estensione, la Corte distrettuale di Amsterdam ha formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo.


Nello specifico, il giudice olandese si interrogava circa: (a) la possibilità di tenere in stato di custodia cautelare la persona richiesta per tutta la durata del procedimento pendente nei suoi confronti nello Stato richiesto; (b) la competenza del pubblico ministero ad adottare i provvedimenti di rinvio della consegna; e (c) la possibilità di rinviare la consegna per il sol fatto che la persona richiesta non abbia rinunciato al proprio diritto ad essere presente al processo.


La decisione della Corte di Giustizia

La Corte è partita dall’esame del secondo quesito avente priorità logico-giuridica rispetto agli altri due.


Assai prevedibilmente, il giudice europeo ha ribadito che le decisioni in ordine al rinvio della consegna sono appannaggio esclusivo della “autorità giudiziaria emittente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6(2) della Decisione Quadro 2002/584 (para. 54), qualifica che il pubblico ministero olandese non riveste, come già chiarito in passato (sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Forgery of documents), caso C‑510/19).


La conseguenza logica di tale statuizione è che, ove il rinvio della consegna non sia stato disposto (o non sia stato validamente disposto dall’autorità avente competenza per farlo) e i termini per la consegna siano scaduti, la persona richiesta deve essere rimessa in libertà.


Il giudice di Lussemburgo ha poi chiarito – con riguardo al secondo quesito – che la Decisione Quadro non vieta di tenere la persona richiesta in stato di custodia cautelare ove sia stato disposto il rinvio della consegna per consentirne la partecipazione al procedimento pendente nello Stato richiesto. E ciò in quanto i termini di cui all’art. 23(5) della Decisione Quadro non si applicano all’ipotesi del rinvio della consegna, sicché il mantenimento della misura custodiale è consentito in virtù della previsione generale contenuta nell’art. 12 della Decisione Quadro (paras. 72, 82 e 83). Resta naturalmente il limite, già individuato dalla Corte nel caso Vilkas, per cui la durata della detenzione non può essere “eccessiva” (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C-640/15, para. 58).


Infine, con riguardo al terzo quesito, la Corte di Giustizia ha affermato che, in linea di principio, le “circostanze eccezionali” di cui all’art. 24(1) della Decisione Quadro possono essere interpretate al fine di ricomprendervi l’esigenza di garantire il diritto della persona richiesta a partecipare al proprio processo. Questa possibilità deve, tuttavia, essere sorretta da una valutazione di tutti i possibili interessi in gioco e deve, dunque, adeguatamente soppesare l’interesse dello Stato emittente ad ottenere celermente la consegna, l’interesse dello Stato richiesto a svolgere il procedimento in presenza della persona richiesta e la gravità dei reati ascritti.

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