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  • Giulia Borgna

In vigore il Protocollo alla Convenzione sul trasferimento dei detenuti

Updated: Jun 9, 2022

Legge di ratifica n. 49 del 29 marzo 2021

Con legge n. 49 del 29 marzo 2021, l’Italia ha ratificato e adottato l’ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, nonché del relativo Protocollo di emendamento, fatto sempre a Strasburgo il 22 novembre 2017.


Il Protocollo addizionale del 1997, già in vigore dal 2000, diventa finalmente applicabile anche nei rapporti con l’Italia a partire dal 1 ottobre 2021. Occorrerà, invece, attendere ancora per il relativo Protocollo di emendamento del 2017, la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte di tutti gli Stati parte al Protocollo addizionale (per monitorare lo stato delle ratifiche si veda qui).


Vediamo cosa cambia con il Protocollo addizionale del 1997.


La novità di maggior rilievo si rinviene nell’art. 2 del Protocollo, il quale estende l’ambito di applicazione del meccanismo di trasferimento previsto dalla Convenzione di Strasburgo anche a coloro che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima dell’espiazione della pena. Segnatamente, nel caso in cui un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva da parte di un altro Stato contraente (Stato di condanna), lo Stato di nazionalità del condannato può dare corso all’esecuzione della pena in due nuovi casi, ovvero qualora il soggetto sia fuggito presso lo Stato di nazionalità pur essendo consapevole del procedimento penale nei suoi confronti nello Stato di condanna; oppure quando il soggetto interessato ha adottato analogo comportamento elusivo pur essendo consapevole dell’emissione di una sentenza nei suoi confronti.


Per effetto del Protocollo addizionale, potranno quindi accedere al meccanismo di trasferimento anche coloro che non si trovino detenuti nello Stato di condanna al momento della richiesta, ma che abbiano invece già fatto rientro nel proprio Stato di origine, ovvero nel paese in cui intendono chiedere di scontare la pena (si rinvia al Rapporto Esplicativo per ulteriori approfondimenti).


Il Protocollo ridisegna così il meccanismo previsto dalla Convenzione di Strasburgo, sganciandone l’operatività dall’ubicazione dell’interessato al momento della richiesta e trasformandolo di fatto in un meccanismo di trasferimento delle sentenze, più che delle persone condannate. Così facendo, il Protocollo pone fine alle palesi storture del precedente impianto normativo, il quale precludeva la possibilità di scontare la pena nel proprio Stato di origine a chi già vi si trovasse. Paradossalmente, l’unico modo per ovviare a tale situazione consisteva nel tornare nello Stato di condanna (volontariamente o a seguito di estradizione) al solo fine di poter poi chiedere nuovamente il trasferimento nello Stato di origine avvalendosi della Convenzione di Strasburgo.


La nostra Corte di Cassazione, già da tempo consapevole del cortocircuito, aveva sollecitato un’interpretazione estensiva dei presupposti applicativi del meccanismo interstatale di trasferimento, chiarendo come esso dovesse trovare applicazione anche là dove la persona non fosse fisicamente presente nello Stato di condanna, e ciò in quanto “sarebbe irragionevole, oltre che inutilmente farraginoso e gravoso per il condannato, procedere per esigenze di pura forma al doppio trasferimento” (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 21955 del 4 maggio 2006).


Il Protocollo addizionale consente finalmente di superare ogni residua incertezza applicativa nel segno preminente della finalità rieducativa della pena e nell'ottica di agevolare un più efficace reinserimento sociale del condannato.


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