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  • Giulia Borgna

La CdA di Bari nega consegna verso la Russia: venuto meno affidamento circa rispetto diritti umani

Updated: Mar 1, 2023

CdA Bari, sent. 27 maggio 2022, dep. 8 giugno 2022




Per la prima volta dall'inizio dello scoppio del conflitto in Ucraina, la Corte d’appello di Bari ha negato un’estradizione verso la Federazione Russa. E lo ha fatto facendo leva, fra l’altro, proprio sulla recente fuoriuscita della Russia dal Consiglio d’Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


L’estradando, dirigente d’azienda di nazionalità russa, era richiesto in consegna a fini processuali in relazione a contestazioni di abuso di potere e truffa connesse alla gestione di una delle più importanti raffinerie private russe.


Pur a fronte di una pluralità di motivi ostativi addotti dalla difesa, la Corte d’appello ha ritenuto che le condizioni di salute dell'estradando rivestissero valenza assorbente rispetto al diniego della consegna. Il coacervo di patologie da cui costui risultava cronicamente affetto, infatti, si era aggravato nel tempo, tanto da essere colpito nel novembre 2021 da infarto miocardico acuto, con conseguente insufficienza cardiaca. Ad avviso della Corte territoriale, la severità del quadro patologico, associata all'età avanzata dell’estradando, “appare concretamente incompatibile con la procedura esecutiva di consegna” ed integra, dunque, il motivo ostativo di cui all'art. 705, co. 2, lett. c-bis, c.p.p.


Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo affermato che l'autorità giudiziaria italiana non può limitarsi a verificare se nel Paese richiedente i presidi sanitari siano adeguati a far fronte alle esigenze terapeutiche dell'estradando, ma deve tenere conto anche della concreta incidenza negativa che può avere la procedura esecutiva di consegna, per le complicanze patologiche connesse al trasferimento all'estero in sé, nonché in rapporto all'esigenza di non interrompere le terapie in atto (Cass. pen., Sez. VI, n. 33781 del 25 giugno 2021, Macchiavelli).


Ma vi è di più. La Corte d'appello di Bari non ha mancato di evidenziare come la recente espulsione della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa, e la conseguente inoperatività della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a partire da settembre 2022, costituisca un “fattore degenerativo dell'aspettativa in capo [all'estradando] di un trattamento detentivo umanitario da parte dell’Autorità richiedente”.


Invero, ad avviso della Corte barese, gli eventi verificatisi a seguito dell’aggressione militare dell’Ucraina hanno determinato il venir meno di quel reciproco affidamento circa il rispetto dei diritti fondamentali fra gli Stati parte alla Convenzione europea di estradizione del 1957 (che da sempre è alla base della procedura semplificata di consegna da essa delineata) e, in particolare, della garanzia circa l’esistenza di un sistema giudiziario indipendente e imparziale idoneo a garantire i diritti minimi della difesa, il rispetto del divieto di trattamenti inumani e degradanti nelle strutture detentive, e la ragionevole durata della detenzione cautelare.


A conclusioni non dissimili era pervenuta la Corte di Cassazione all'indomani del tentato colpo di stato in Turchia nel luglio 2016, allorché la Turchia aveva attivato la clausola di deroga prevista dall'art. 15 CEDU, con conseguente parziale sospensione della Convenzione (Cass. pen., Sez. VI, n. 54467 del 15 novembre 2016).


La pronuncia qui in commento si inserisce nel solco di un atteggiamento dell’autorità (giudiziaria e ministeriale) italiana divenuto complessivamente più rigoroso nei confronti delle domande di consegna provenienti dalla Federazione Russa. Oltre ad un duplice annullamento con rinvio recentemente disposto dalla Suprema Corte (sentenze n. 18044 del 30 marzo 2022, con un breve commento qui, e sent. n. 10656 del 1° marzo 2022), si registrano almeno due interventi del Ministro della Giustizia in altrettanti casi di consegna verso la Russia (si veda qui e qui).



sentenza estr n. 4_2022 (oscurata)
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