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Estradizione e fatti sopravvenuti: lโ€™incidente di esecuzione รจ il rimedio per superare il โ€œgiudicato estradizionaleโ€

  • Writer: Giulia Borgna
    Giulia Borgna
  • Sep 13
  • 4 min read

Updated: Sep 14


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La sentenza n. 28460 del 19 giugno 2024 della VI Sezione penale della Corte di cassazione affronta un tema cruciale in materia di estradizione: la stabilitร  della pronuncia favorevole alla consegna, il cosiddetto giudicato estradizionale, e la possibilitร  di metterla in discussione in presenza di fatti sopravvenuti che incidano sulla tutela dei diritti fondamentali dellโ€™estradando.

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Il contesto fattuale della vicenda

La pronuncia trae origine da una domanda di estradizione avanzata dalla Federazione Russa nei confronti di un proprio cittadino accusato di corruzione. La Corte dโ€™appello di Venezia, nel 2019, aveva accertato la sussistenza delle condizioni di estradabilitร , decisione confermata dalla Cassazione nel 2020. La consegna non aveva perรฒ avuto concretamente luogo in quanto lโ€™estradando non era stato piรน rinvenuto sul territorio italiano.


Tuttavia, nel 2022 la difesa dellโ€™estradando aveva chiesto la revoca della sentenza di estradizione, sostenendo che il recesso della Russia dal Consiglio dโ€™Europa e la denuncia della CEDU avessero fatto venir meno le garanzie circa la tutela dei diritti umani nello Stato richiedente poste a fondamento della consegna. La Corte dโ€™appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile lโ€™istanza, affermando che ogni questione successiva spettasse al Ministro della Giustizia e, in caso di adozione del decreto di estradizione, al giudice amministrativo.


Da qui il ricorso per cassazione, che ha offerto alla Suprema Corte lโ€™occasione per affrontare il tema โ€“ finora poco esplorato โ€“ dei rimedi giurisdizionali avverso la sentenza estradizionale a fronte di fatti sopravvenuti.

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Il nodo della questione: esiste un rimedio contro il giudicato estradizionale?

In apertura, la Corte di cassazione ha ridefinito i contorni del cosiddetto giudicato estradizionale. La sentenza favorevole alla consegna, infatti, รจ definitiva soltanto finchรฉ permangono le condizioni che ne avevano giustificato lโ€™adozione: si tratta, dunque, di una decisione โ€œallo stato degli attiโ€, dotata di una efficacia preclusiva limitata.


A sostegno di questa lettura, la Cassazione richiama diversi argomenti sistematici. Tra essi spicca un dato normativo: lโ€™art. 707 c.p.p., che consente allo Stato richiedente di formulare una nuova domanda di estradizione, successiva ad una precedente decisione di diniego da parte del giudice italiano, purchรฉ fondata su elementi sopravvenuti idonei a sovvertire la precedente valutazione in sede giurisdizionale.


Sennonchรฉ, il codice di rito non prevede espressamente strumenti di revoca delle sentenze favorevoli allโ€™estradizione.


Per quanto concerne la possibilitร  di attivare il rimedio della revisione, la giurisprudenza di legittimitร  si รจ da sempre espressa in termini ostativi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 29687 del 30 maggio 2022, Mc Callum Beverly Ann, in cui รจ stata anche esaminata, e respinta, la questione di illegittimitร  costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non comprende la sentenza favorevole allโ€™estradizione tra i provvedimenti suscettibili di revisione).


Secondo la Cassazione, l'istituto suscettibile di venire in rilievo รจ invece costituito dall'incidente di esecuzione, che processualmente costituisce, nei limiti di cui allโ€™art. 666 c.p.p., il rimedio specificamente approntato dallโ€™ordinamento contro โ€œil titoloโ€ da eseguire e, dunque, il mezzo per rimettere in discussione il fondamento del titolo estradizionale in presenza di fatti sopravvenuti.


La Corte richiama, in tal senso, proprio lโ€™art. 707 c.p.p., che consente allo Stato richiedente di presentare una nuova domanda di estradizione a fronte di elementi sopravvenuti, e osserva come sarebbe contrario al principio di eguaglianza riconoscere tale facoltร  allo Stato e negare allโ€™estradando un mezzo simmetrico per far valere mutamenti sopravvenuti delle condizioni che ne avevano giustificato la consegna.


Ogni diversa soluzione, secondo la Cassazione, sarebbe poi incongrua e contraria allโ€™art. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un rimedio effettivo, in quanto l'autoritร  giudiziaria italiana, pur avendo essa stessa adottato la sentenza di estradizione, non garantirebbe alcuna adeguata tutela in presenza di un novum in grado di incidere sulle precedenti valutazioni.

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Superamento della dicotomia fase giurisdizionale / fase amministrativa

Altro profilo importante della sentenza รจ il ridimensionamento dellโ€™idea secondo cui, una volta divenuta definitiva la sentenza di estradizione, ogni tutela si sposterebbe sul versante amministrativo, con possibilitร  di impugnare solo il decreto ministeriale innanzi al giudice amministrativo.


La Cassazione chiarisce โ€“ anche grazie alla sponda del convergente orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3095 del 4 aprile 2024) โ€“ che la tutela dei diritti fondamentali dellโ€™estradando, in quanto concernente lo status libertatis e comunque una posizione di diritto soggettivo, rimane appannaggio della giurisdizione ordinaria. Il giudice penale conserva, dunque, uno spazio di intervento anche nella fase successiva alla pronuncia della sentenza, attraverso lโ€™incidente di esecuzione.

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Oltre il giudicato: la tutela dei diritti fondamentali come metro variabile fino alla effettiva consegna della persona richiesta

Nel caso concretamente sottoposto allโ€™esame della Corte, il ricorso รจ stato dichiarato inammissibile in ragione dellโ€™assenza dellโ€™estradando dal territorio italiano. รˆ un principio consolidato, infatti, quello per cui la fisica disponibilitร  dellโ€™estradando costituisce il primo ed essenziale presupposto dellโ€™estradizione (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 44465 del 3 dicembre 2001, Dumitran).


Ciรฒ nondimeno, la pronuncia in commento costituisce un tassello di rilievo verso la costruzione di un sistema piรน equilibrato in materia di estradizione: la sentenza favorevole alla consegna non รจ piรน vista come un blocco intangibile, bensรฌ come una decisione rivedibile alla luce di circostanze sopravvenute. Si apre cosรฌ un terreno nuovo, che potrร  rivelarsi decisivo in tutti quei casi in cui il contesto giuridico o politico internazionale o le condizioni personali dellโ€™estradando mutino radicalmente dopo la pronuncia della sentenza di estradizione.


Peraltro, la soluzione individuata dalla Cassazione risulta pienamente coerente con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dellโ€™uomo, da ultimo in Compaorรฉ c. Francia del 7 settembre 2023, ove la Corte ha accertato la violazione dellโ€™art. 3 CEDU nel suo volet procedurale in quanto le autoritร  francesi โ€“ dopo avere adottato la decisione favorevole alla consegna โ€“ avevano omesso di verificare se le assicurazioni diplomatiche offerte dallo Stato richiedente (Burkina Faso) fossero ancora affidabili e vincolanti alla luce del sopravvenuto colpo di stato militare, che aveva determinato la sostituzione del governo costituzionale con una giunta militare.


Secondo la Corte europea, infatti, finchรฉ lโ€™estradando permane nel proprio territorio e non sia ancora stata eseguita la consegna, lo Stato richiesto resta gravato da un obbligo permanente di considerare ogni informazione sopravvenuta che possa far emergere il rischio di torture o di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente.



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