Estradizione e fatti sopravvenuti: lโincidente di esecuzione รจ il rimedio per superare il โgiudicato estradizionaleโ
- Giulia Borgna
- Sep 13
- 4 min read
Updated: Sep 14

La sentenza n. 28460 del 19 giugno 2024 della VI Sezione penale della Corte di cassazione affronta un tema cruciale in materia di estradizione: la stabilitร della pronuncia favorevole alla consegna, il cosiddetto giudicato estradizionale, e la possibilitร di metterla in discussione in presenza di fatti sopravvenuti che incidano sulla tutela dei diritti fondamentali dellโestradando.
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Il contesto fattuale della vicenda
La pronuncia trae origine da una domanda di estradizione avanzata dalla Federazione Russa nei confronti di un proprio cittadino accusato di corruzione. La Corte dโappello di Venezia, nel 2019, aveva accertato la sussistenza delle condizioni di estradabilitร , decisione confermata dalla Cassazione nel 2020. La consegna non aveva perรฒ avuto concretamente luogo in quanto lโestradando non era stato piรน rinvenuto sul territorio italiano.
Tuttavia, nel 2022 la difesa dellโestradando aveva chiesto la revoca della sentenza di estradizione, sostenendo che il recesso della Russia dal Consiglio dโEuropa e la denuncia della CEDU avessero fatto venir meno le garanzie circa la tutela dei diritti umani nello Stato richiedente poste a fondamento della consegna. La Corte dโappello di Venezia aveva dichiarato inammissibile lโistanza, affermando che ogni questione successiva spettasse al Ministro della Giustizia e, in caso di adozione del decreto di estradizione, al giudice amministrativo.
Da qui il ricorso per cassazione, che ha offerto alla Suprema Corte lโoccasione per affrontare il tema โ finora poco esplorato โ dei rimedi giurisdizionali avverso la sentenza estradizionale a fronte di fatti sopravvenuti.
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Il nodo della questione: esiste un rimedio contro il giudicato estradizionale?
In apertura, la Corte di cassazione ha ridefinito i contorni del cosiddetto giudicato estradizionale. La sentenza favorevole alla consegna, infatti, รจ definitiva soltanto finchรฉ permangono le condizioni che ne avevano giustificato lโadozione: si tratta, dunque, di una decisione โallo stato degli attiโ, dotata di una efficacia preclusiva limitata.
A sostegno di questa lettura, la Cassazione richiama diversi argomenti sistematici. Tra essi spicca un dato normativo: lโart. 707 c.p.p., che consente allo Stato richiedente di formulare una nuova domanda di estradizione, successiva ad una precedente decisione di diniego da parte del giudice italiano, purchรฉ fondata su elementi sopravvenuti idonei a sovvertire la precedente valutazione in sede giurisdizionale.
Sennonchรฉ, il codice di rito non prevede espressamente strumenti di revoca delle sentenze favorevoli allโestradizione.
Per quanto concerne la possibilitร di attivare il rimedio della revisione, la giurisprudenza di legittimitร si รจ da sempre espressa in termini ostativi (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 29687 del 30 maggio 2022, Mc Callum Beverly Ann, in cui รจ stata anche esaminata, e respinta, la questione di illegittimitร costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non comprende la sentenza favorevole allโestradizione tra i provvedimenti suscettibili di revisione).
Secondo la Cassazione, l'istituto suscettibile di venire in rilievo รจ invece costituito dall'incidente di esecuzione, che processualmente costituisce, nei limiti di cui allโart. 666 c.p.p., il rimedio specificamente approntato dallโordinamento contro โil titoloโ da eseguire e, dunque, il mezzo per rimettere in discussione il fondamento del titolo estradizionale in presenza di fatti sopravvenuti.
La Corte richiama, in tal senso, proprio lโart. 707 c.p.p., che consente allo Stato richiedente di presentare una nuova domanda di estradizione a fronte di elementi sopravvenuti, e osserva come sarebbe contrario al principio di eguaglianza riconoscere tale facoltร allo Stato e negare allโestradando un mezzo simmetrico per far valere mutamenti sopravvenuti delle condizioni che ne avevano giustificato la consegna.
Ogni diversa soluzione, secondo la Cassazione, sarebbe poi incongrua e contraria allโart. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un rimedio effettivo, in quanto l'autoritร giudiziaria italiana, pur avendo essa stessa adottato la sentenza di estradizione, non garantirebbe alcuna adeguata tutela in presenza di un novum in grado di incidere sulle precedenti valutazioni.
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Superamento della dicotomia fase giurisdizionale / fase amministrativa
Altro profilo importante della sentenza รจ il ridimensionamento dellโidea secondo cui, una volta divenuta definitiva la sentenza di estradizione, ogni tutela si sposterebbe sul versante amministrativo, con possibilitร di impugnare solo il decreto ministeriale innanzi al giudice amministrativo.
La Cassazione chiarisce โ anche grazie alla sponda del convergente orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3095 del 4 aprile 2024) โ che la tutela dei diritti fondamentali dellโestradando, in quanto concernente lo status libertatis e comunque una posizione di diritto soggettivo, rimane appannaggio della giurisdizione ordinaria. Il giudice penale conserva, dunque, uno spazio di intervento anche nella fase successiva alla pronuncia della sentenza, attraverso lโincidente di esecuzione.
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Oltre il giudicato: la tutela dei diritti fondamentali come metro variabile fino alla effettiva consegna della persona richiesta
Nel caso concretamente sottoposto allโesame della Corte, il ricorso รจ stato dichiarato inammissibile in ragione dellโassenza dellโestradando dal territorio italiano. ร un principio consolidato, infatti, quello per cui la fisica disponibilitร dellโestradando costituisce il primo ed essenziale presupposto dellโestradizione (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 44465 del 3 dicembre 2001, Dumitran).
Ciรฒ nondimeno, la pronuncia in commento costituisce un tassello di rilievo verso la costruzione di un sistema piรน equilibrato in materia di estradizione: la sentenza favorevole alla consegna non รจ piรน vista come un blocco intangibile, bensรฌ come una decisione rivedibile alla luce di circostanze sopravvenute. Si apre cosรฌ un terreno nuovo, che potrร rivelarsi decisivo in tutti quei casi in cui il contesto giuridico o politico internazionale o le condizioni personali dellโestradando mutino radicalmente dopo la pronuncia della sentenza di estradizione.
Peraltro, la soluzione individuata dalla Cassazione risulta pienamente coerente con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dellโuomo, da ultimo in Compaorรฉ c. Francia del 7 settembre 2023, ove la Corte ha accertato la violazione dellโart. 3 CEDU nel suo volet procedurale in quanto le autoritร francesi โ dopo avere adottato la decisione favorevole alla consegna โ avevano omesso di verificare se le assicurazioni diplomatiche offerte dallo Stato richiedente (Burkina Faso) fossero ancora affidabili e vincolanti alla luce del sopravvenuto colpo di stato militare, che aveva determinato la sostituzione del governo costituzionale con una giunta militare.
Secondo la Corte europea, infatti, finchรฉ lโestradando permane nel proprio territorio e non sia ancora stata eseguita la consegna, lo Stato richiesto resta gravato da un obbligo permanente di considerare ogni informazione sopravvenuta che possa far emergere il rischio di torture o di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente.