Cass., Sez. VI, sentenza n. 18044 del 30.03.2022 (dep. 05.05.2022), ric. Konstantinos
Con sentenza n. 18044 del 30 marzo 2022, depositata il 5 maggio 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, in un caso di estradizione verso la Russia, sulla questione della portata e ampiezza dell'onere di verifica gravante in capo alle autorità giudiziarie italiane circa le condizioni di detenzione a cui sarebbe sottoposto l'estradando nello Stato richiedente.
In via preliminare, la Cassazione ha ribadito il noto principio come "in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della corte d'appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando".
Nel caso specifico, la Corte d'appello di Milano aveva invero chiesto delucidazioni alle autorità russe e, proprio sulla scorta degli elementi di riscontro ricevuti, aveva escluso l'esistenza di una situazione di fatto diffusa a carattere sistematico, nonché la sussistenza di un rischio individualizzato per l'estradando di subire trattamenti inumani e degradanti negli istituti penitenziari russi.
Sennonché, secondo la Suprema Corte, l'autorità giudiziaria non può limitarsi a prendere in considerazione le sole dichiarazioni delle autorità dello Stato richiedente, essendo per contro necessario esaminare anche "l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente in merito all'osservanza degli standards convenzionali previsti ai fini del rispetto dei principi stabiliti dalla CEDU" (enfasi aggiunta).
E su questo punto la Cassazione pone l'accento su una pluralità di elementi che consentono di ritenere fortemente incrinata (se non addirittura compromessa) qualsivoglia affidabilità astrattamente ricollegabile alle assicurazioni diplomatiche provenienti dalla Federazione Russa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, in disparte quanto dichiarato (e garantito) dallo Stato richiedente, l'autorità giudiziaria italiana non può esimersi dall'esaminare i documenti ed i rapporti elaborati da organizzazioni non governative (fra cui quelli di Amnesty International) che dipingono un quadro a tinte fosche della situazione carceraria in Russia, con la persistente ed endemica diffusione di atti di tortura e maltrattamenti in danno di persone ristrette.
Questa situazione, già di per sé preoccupante, è ulteriormente aggravata dalla cessazione con effetto immediato della membership della Russia al Consiglio d'Europa a far data dal 16 marzo 2022. La conseguenza più rilevante è che, come noto, la Federazione Russa cesserà altresì di essere parte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a partire dal 16 settembre 2022 (si veda qui per un commento alle misure adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa).
Sul punto, peraltro, non può mancarsi di rilevare come altri Stati - e, in particolare, il Regno Unito - già da tempo rifiutino domande di estradizione provenienti dalla Federazione Russa proprio in ragione dell'inadeguatezza o comprovata inaffidabilità delle assicurazioni diplomatiche offerte dalle autorità russe (si vedano, inter alia, la sentenza dell'Alta Corte inglese nel caso Shmatko c. Russia del 19 dicembre 2018, nonché la più recente nel caso Shulgin & Zhuravleva della Westminster Magistrates' Court del 9 marzo 2022).
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