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  • Walter De Agostino

Estradizione: La Corte EDU sospende la consegna verso gli USA per violazione art. 3 CEDU

Updated: Jun 9, 2022


La questione del c.d. “imprisonment for life without eligibility for parole” è stata ed è tuttora oggetto di numerosi casi posti all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’impossibilità di ridurre la pena in fase esecutiva, dopo un periodo minimo di tempo predeterminato per legge, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU in relazione al c.d. “diritto alla speranza” (ne avevamo già scritto qui).


Tale problematica insorge frequentemente in relazione alle domande di estradizione presentate dagli Stati Uniti. Il caso in esame ne è un ulteriore esempio emblematico in quanto l’estradanda, cittadina statunitense e destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso a fini processuali per i reati di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere, in caso di affermazione di responsabilità sarebbe condannata all’ergastolo senza possibilità di una liberazione anticipata.


Tale circostanza, portata all’attenzione della Corte di Appello di Roma prima, e innanzi alla Corte di Cassazione poi, è stata erroneamente ritenuta insussistente. Nonostante le inequivocabili informazioni supplementari fornite dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti tramite il Magistrato di Collegamento presso l’Ambasciata USA in Italia, la corte territoriale ha ravvisato la possibilità di rimodulazione della pena in fase esecutiva.


Investita del ricorso, anche la Suprema Corte, ritenendo adeguata la risposta fornita a tale doglianza, è incorsa nel medesimo errore di lettura delle informazioni ricevute e lo ha dichiarato inammissibile (la sentenza è reperibile qui). Il Ministro della Giustizia, infine, recependo acriticamente i provvedimenti delle predette Autorità Giudiziarie, ha emesso il decreto di estradizione dando atto che non si ravvisavano motivi per ritenere che la persona, una volta consegnata, sarebbe stata sottoposta a pene disumane o degradanti ovvero in violazione dei diritti fondamentali della persona in quanto la pena prevista per i reati oggetto del procedimento pendente nello Stato richiedente era quella dell’ergastolo con la possibilità di fruire di una liberazione anticipata.


In realtà ciò non corrisponde al contenuto delle informazioni ricevute tramite il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le quali non lasciano dubbi al riguardo: l’estradanda, se riconosciuta colpevole, verrà certamente condannata all’ergastolo senza la possibilità di ottenere una liberazione anticipata; avrà il diritto di ricorrere in appello; e, infine, avrà la possibilità di chiedere al governatore la commutazione (riduzione) della sua pena o la grazia della sua condanna. Data la mera discrezionalità di quest’ultima ipotesi, è evidente come tale pena sia incompressibile de iureet de facto e dunque incompatibile con l’art. 3 CEDU. Per tali motivi, poiché in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 698 comma 1 c.p.p., l’estradizione non doveva essere concessa.


Mercoledì 21 aprile 2021 i difensori hanno appreso informalmente che il successivo 23 aprile la prevenuta sarebbe stata estradata verso gli Stati Uniti. Per tali motivi in data 22 aprile è stata inviata alla Corte europea dei diritti dell’uomo la richiesta di applicazione di una misura provvisoriaurgente ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento al fine di far sospendere la consegna per il rischio concreto di violazione dell’art. 3 CEDU.


Copia del ricorso è stata inviata al Ministero della Giustizia nel tentativo di ottenere un differimento dell’esecuzione in attesa della decisione della Corte di Strasburgo. La risposta ricevuta è stato un provvedimento di “Non luogo a provvedere non ravvisandosi alcuna argomentazione tale da inficiare la validità ed efficacia del decreto di estradizione”.


La Corte Edu, invece, nella medesima giornata ha accolto l’istanza difensiva indicando al Governo “di non procedere all’estradizione del ricorrente fino al 7 maggio 2021, ricordando che la mancata esecuzione della misura può comportare una violazione dell’articolo 34 della Convenzione”.


“Inoltre, la Corte ha deciso di chiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 54 § 2 (a), di informarla in ordine alle prove e/o assicurazioni ricevute che confermano che il ricorrente, se estradato e condannato all'ergastolo, avrebbe accesso a un meccanismo di revisione che richiede alle autorità nazionali i accertare, sulla base di criteri oggettivi e prestabiliti di cui il detenuto aveva precisa conoscenza al momento dell'imposizione della pena dell'ergastolo, se, durante l'esecuzione della sua pena, il detenuto è cambiato e progredito a tal punto che la continuazione della detenzione non può più essere giustificata da motivi penali legittimi" (cfr. Trabelsi c. Belgio, no. 140/10, § 137, CEDU 2014 (estratti). Le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 3 maggio 2021.


Nonostante ciò, il Ministero della Giustizia ha comunque già invitato il Servizio Interpol a concordare una nuova data della consegna successiva alla data del 7 maggio 2021.

In conclusione, l’estrema celerità con cui è stata applicata la misura provvisoria richiesta dimostra la perdurante carenza di una reale ed efficace tutela dei diritti fondamentali della persona da parte della autorità giudiziarie e amministrative nazionali, anche in presenza di un evidente e concreto rischio di violazione come nel caso in esame, nonostante ormai una giurisprudenza sovranazionale da tempo consolidata sul punto.


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