Cass., Sez. Fer., sentenza n. 34466 del 24.08.2021 (dep. 16.09.2021), ric. Damian
L’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Unione Europea del 24 dicembre 2020 non avrebbe determinato alcuna “Brexit giudiziaria”, ma avrebbe disegnato “un livello di cooperazione mai prima sperimentato con un Paese terzo, [che] consente (...) la consegna in tempi rapidi dei ricercati sulla base di presupposti e condizioni predeterminate evocativi del modello del mandato di arresto europeo, evitando i tradizionali meccanismi estradizionali”.
È in questi termini che la Corte di Cassazione tratteggia – nel primo caso di estradizione verso il Regno Unito nell’era post-Brexit – il nuovo regime di consegna. A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo, la disciplina del mandato di arresto europeo è stata integralmente sostituita da un nuovo modello di cooperazione con un’autonoma base legale. L’art. 629 dell’Accordo prevede, infatti, che le disposizioni del Titolo VII della Parte III sostituiscano, nei rapporti fra il Regno Unito e gli Stati membri dell’UE, le corrispondenti pattuizioni contenute, fra l'altro, nella Convenzione europea di estradizione del 1957.
Nello specifico, il Titolo VII delinea un sistema di estradizione sostanzialmente modellato sul mandato di arresto europeo, di cui definisce in maniera stringente presupposti, requisiti e contenuto, e ove la decisione finale sulla consegna continua a spettare alle sole autorità giudiziarie (art. 613), senza alcuna ingerenza quindi da parte di quella politica, come avviene nell’estradizione tradizionale (si rimanda qui e qui per un commento più dettagliato all’Accordo).
Un importante tratto di novità dell’Accordo è rappresentato dall’esplicita centralità assegnata al principio di proporzionalità, che entra a pieno titolo nei criteri che regolano la decisione sulla consegna e che impone di tener conto dei “diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare” (art. 597).
Per quanto dettagliato, tuttavia, l’Accordo non descrive il procedimento giurisdizionale da seguire per pervenire ad una decisione sulla consegna, né il legislatore italiano ha ritenuto di adottare una normativa di adattamento.
Ebbene, la Cassazione esclude che si possa fare riferimento, in via di eterointegrazione, alla disciplina prevista per i procedimenti di estradizione tradizionali così come contenuta negli artt. da 704 a 706 del c.p.p., in quanto trattasi di modello procedimentale incompatibile con la ratio dell’Accordo e che, se applicato, avrebbe addirittura “un sapore ed una valenza latamente ed ingiustificatamente punitiva” rispetto ad un sistema di cooperazione connotato dalla snellezza delle forme e dalla celerità dei tempi di definizione.
Per contro, secondo la Cassazione, in assenza di una norma specifica, al procedimento di consegna verso il Regno Unito devono ritenersi applicabili “le poche norme previste dalla legge n. 69 del 2005 al riguardo, in quanto compatibili (artt. 17-22-22-bis)”, e ciò in quanto tali norme sono quelle che “maggiormente appaiono compatibili e funzionali ad attuare modelli di cooperazione obiettivamente contigui”. Trattasi, nello specifico, delle norme che regolano il procedimento dinanzi alla corte d'appello (art. 21), il ricorso per cassazione (art. 22), nonché gli adempimenti successivi alla decisione e alle misure cautelari (art. 22-bis) (si rimanda qui per il testo delle norme).
Infine, secondo la Cassazione, a differenza dell'estradizione tradizionale, il modello di cooperazione disegnato dall'Accordo esclude la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
Sebbene l'opera di “supplenza” giudiziale della Cassazione fosse resa necessaria dall’esigenza, molto concreta, di colmare il vuoto di regolamentazione, resta comunque auspicabile un intervento tempestivo del legislatore. Anche a voler tacer d’altro, la soluzione individuata dalla Cassazione finisce per configurare un modulo procedimentale “ibrido” del tutto inedito in materia di estradizione e che, proprio per tale ragione, richiederebbe quantomeno una solida “sponda” normativa.
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