In un precedente post avevamo analizzato la vicenda di Maria Christina ‘Meta’ Ullings, ex-Vice Presidente di Martinair N.V., estradata dalla Corte d’appello di Palermo verso gli Stati Uniti d’America in ordine all'accusa di aver preso parte ad un cartello pluriennale volto alla fissazione dei prezzi relativi ai servizi per il trasporto merci per via aerea. I fatti di reato risalivano agli anni 2001-2006 e l’atto di accusa (indictment) era stato formulato nel 2010. Gli Stati Uniti, però, non avevano mai richiesto la consegna dell'imputata ai Paesi Bassi (ove era da sempre residente), attendendo invece che la stessa si recasse in viaggio in Italia nel 2019.
In quella sede, ci eravamo soffermati sul persistente interesse degli Stati Uniti d’America a catturare latitanti anche a molti anni di distanza dagli eventi. Estradizioni rese possibili dal fatto che, nell’ordinamento statunitense, la prescrizione è prevista come termine per l’esercizio dell’azione penale e richiede solo che sia emesso un indictment entro il termine di cinque anni dal fatto di reato (Sezione 3282 del Titolo 18 del Codice statunitense; sono però previsti termini di prescrizione diversi per talune specifiche tipologie di reato). Pertanto, anche in consonanza con il tenore del trattato italiano-statunitense (art. VIII del Trattato di estradizione Italia-USA), le corti italiane si sono sempre fermate al mero dato formale del lasso di tempo intercorso fra il fatto e l'indictment (cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5747 del 9.1.2014), senza che si sia mai posto - in chiave di possibile motivo ostativo - il tema di eventuali (colpevoli) ritardi dello Stato americano nell'attivare gli strumenti di cooperazione giudiziaria per conseguire la cattura e l’estradizione del latitante.
Riceviamo da un lettore – e volentieri diffondiamo – le decisioni rese dalle corti statunitensi nel caso Handa sulle implicazioni processuali del VI Emendamento alla Costituzione statunitense che garantisce il diritto ad un processo celere (speedy trial).
Come noto, nell’ordinamento statunitense vige una rigida scansione dei tempi procedimentali disciplinata da provvedimenti legislativi emanati sulla scia dello Speedy Trial Act, adottato nel 1974 a completamento dell’intervento della Corte Suprema in Barker c. Wingo del 1972. La lesione del diritto ad un processo celere – da accertarsi alla stregua dei quattro criteri dettati in Barker c. Wingo – comporta l’immediata declaratoria di non luogo a procedere. E ciò in quanto si riconosce che il decorso del tempo comporta serie difficoltà nell'accertamento dei fatti (si pensi all'impossibilità di sentire taluni testimoni o al naturale affievolimento dei ricordi) e, di riflesso, nell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato.
Ciò premesso, il caso Handa è meritevole di interesse in quanto le corti statunitensi hanno declinato il principio ad un processo celere nel settore della cooperazione giudiziaria, giungendo ad affermare che l’inerzia (e/o il prolungato ritardo) delle autorità statunitensi nel richiedere l’estradizione di un ricercato deve essere sanzionata con il proscioglimento dell’imputato (US v. Handa, District Court of Massachusetts, 19.7.2017; US v. Handa, Court of Appeals, 1st Circuit, 8.6.2018).
Raman Handa, cittadino statunitense, era il proprietario di una nota catena di gioiellerie con sede a Boston. Poco dopo essersi trasferito in India, nel 2008, la sua società aveva presentato istanza di fallimento e Handa stesso era stato indagato in ordine a presunte condotte fraudolente. Indagine poi culminata con l'adozione nel 2011 di un indictment da parte del Gran Giurì. Handa non era stato informato né dell’avvio di un’indagine, né tantomeno dell’indictment. Costui avrebbe scoperto dell’esistenza di un procedimento a suo carico soltanto nel 2017, in occasione del suo arresto all’aeroporto di Los Angeles.
Sebbene, infatti, le autorità statunitensi fossero a conoscenza del suo domicilio in India (tanto che l’imputato si era addirittura recato più volte all’ambasciata statunitense a Delhi per il rinnovo del passaporto), non ne era mai stata richiesta l’estradizione. L'ipertrofismo delle autorità è stato sanzionato, come detto, con il proscioglimento immediato dell'imputato in ordine a tutte le condotte lui ascritte.
Benché l'art. VIII del trattato italo-statunitense faccia espressa menzione del solo istituto della prescrizione, le peculiarità dell'ordinamento statunitense (per un approfondimento sul legame fra tempestivo esercizio dell'azione penale e diritto ad un processo celere in quell'ordinamento, si veda qui) potrebbero sollecitare un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata di questa disposizione nel segno dell'effettività del diritto di difesa.
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