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  • Giulia Borgna

COVID-19: la custodia cautelare nella fase esecutiva dell'estradizione

Updated: Jun 9, 2022


Con sentenza n. 19395 del 25 giugno 2020 (dep. 26 giugno 2020), la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato, per la prima volta, il tema dell'incidenza dell'emergenza sanitaria generata dal Covid-19 sulla fase successiva all'emissione del decreto di estradizione.


L'estradando era richiesto a fini processuali dalla Federazione Russa per rispondere dei reati di truffa, associazione per delinquere ed esercizio abusivo di attività finanziaria-bancaria. Inizialmente, nel marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato sussistenti i presupposti per la consegna, in ragione dell'omessa verifica dei gravi indizi di colpevolezza e del rischio che l'estradando potesse essere sottoposto alla pena dei lavori forzati (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 16018 del 13 marzo 2019, dep. 11 aprile 2019).


All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Firenze confermava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione con una pronuncia che la Cassazione, nel novembre 2019, riteneva esente da vizi (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5757 del 28 novembre 2019, dep. 13 febbraio 2020).


Successivamente alla chiusura della fase giurisdizionale, il Ministro della Giustizia emetteva regolare decreto di estradizione, fissando termine per la consegna a partire dal 30 marzo 2020. Sennonché, nel mentre interveniva la pandemia da Covid-19, la quale rendeva materialmente impossibile la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

Atteso il considerevole lasso di tempo intercorso in attesa della consegna, l'estradando - ancora detenuto in stato di custodia cautelare - invocava l'inefficacia del provvedimento di estradizione e della misura cautelare ai sensi dell'art. 708, co. 6, c.p.p. Come noto, ai sensi di tale disposizione, il provvedimento di concessione dell'estradizione perde di efficacia se lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando nel termine fissato dal Ministro della Giustizia (i.e. entro 15 giorni dalla data nel decreto di estradizione, con possibilità di una proroga di 20 giorni su istanza dello Stato estero).


La sentenza che qui si annota merita di essere segnalata in quanto ha ricostruito il regime temporale della custodia cautelare estradizionale in presenza di situazioni emergenziali.


Anzitutto, la Corte ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 708, co. 6, c.p.p. L'inefficacia del provvedimento di estradizione ivi contemplata è prevista unicamente là dove sia ravvisabile un'inerzia dello Stato richiedente che non provveda a prendere in consegna l'estradando, dimostrando di aver rinunciato all'estradizione. Ad avviso della Suprema Corte, ciò deve escludersi allorché non si tratti di inerzia, bensì di forza maggiore tale da precludere concretamente l'operazione di consegna.


Questo però non significa che la misura cautelare sia soggetta a durata indeterminata, in quanto l'art. 714, co. 4-bis, c.p.p. fissa un termine massimo, operante ab extrinseco, rispetto al quale non sono applicabili specifiche cause di sospensione correlate a situazioni di forza maggiore.


Allo spirare di tale termine (3 mesi dal decreto di estradizione), l’estradando dovrà essere rimesso in libertà. A differenza, però, del regime previsto dall’art. 708, co. 6, c.p.p., il provvedimento di estradizione non perde efficacia, sicché potrà darsi comunque corso alla consegna in un momento successivo.


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