La decisione favorevole all’estradizione per l’estero non determina l’automatica applicazione di misure restrittive della libertà personale dell’estradando. Nello specifico, l’art. 704, co. 3, c.p.p. non può comporta alcun obbligo di applicare una misura custodiale a semplice richiesta del Ministro della Giustizia, in assenza di una valutazione circa l’effettiva sussistenza di esigenze cautelari.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI pen., con la sentenza n. 45516 del 20.9.2018-9.10.2018, che ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, nel dichiarare la sussistenza delle condizioni per l’estradizione del ricorrente, che era in stato di libertà, gli aveva applicato, su richiesta del Ministro della Giustizia, la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza tuttavia motivare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
In verità, già da tempo le Sezioni Unite avevano affermato il principio secondo cui l’esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, anche in ordine all'insussistenza delle esigenze cautela (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 26156 del 28.5.2003, Di Filippo).
Sennonché, continuava a perdurare un orientamento interpretativo a mente del quale, una volta che sia intervenuta la pronunzia favorevole all’estradizione, la custodia cautelare deve essere applicata a semplice richiesta del Ministro della Giustizia, fatto salvo ogni successivo controllo giurisdizionale.
Con la sentenza che qui si annota, la Cassazione ha stigmatizzato questo automatismo. Infatti, non avrebbe alcun senso affermare, da un lato, la necessità – anche nella fase successiva alla definitività della sentenza ex art. 704, co. 2, c.p.p. – del sindacato giurisdizionale sull’effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione in atto, e, dall’altro, escludere che proprio nel momento dell’adozione della misura cautelare tale valutazione debba essere del tutto omessa.
Una valutazione che, invece, appare ancor più necessaria allorquando l’estradando, nella situazione prefigurata dall'art. 704, co. 3, c.p.p., si trovi in stato di libertà (che induce a ritenere fino a quel momento non sussistenti le esigenze cautelari in vista della conclusione del procedimento estradizionale) e che, come già osservato in passato dalla Cassazione, non può essere rimessa al solo Ministro della giustizia.
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