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  • Giulia Borgna

Male captus, bene detentus. Una nuova puntata della saga di Cesare Battisti

Updated: Jun 9, 2022


Male captus, bene detentus. È questa, nella sostanza, la posizione della Corte di assise di appello di Milano nell’ordinanza adottata il 22 maggio 2019 nell’ambito dell’incidente di esecuzione promosso da Cesare Battisti, condannato all’ergastolo in relazione a quattro omicidi commessi fra il 1978 e il 1979.


L’epilogo rocambolesco di una latitanza durata 38 anni è cosa nota.


Il 12 gennaio 2019 Battisti è stato arrestato in Bolivia, ove aveva cercato rifugio a seguito della decisione del Presidente della Repubblica del Brasile, Michel Temer, di concedere l’estradizione verso l’Italia (così ribaltando il niet alla consegna del suo predecessore Luiz Inácio Lula da Silva). Il giorno successivo le autorità boliviane hanno adottato un provvedimento di espulsione nei suoi confronti per presunto ingresso illegale nel paese e la sera stessa lo hanno consegnato nelle mani delle autorità italiane, giunte appositamente in Bolivia per riportarlo in Italia a bordo di un volo governativo.


Eppure, il rientro di Battisti non ha messo la parola fine a questa vicenda dalle complesse ramificazioni transfrontaliere. L’intera operazione condotta oltre frontiera in collaborazione con le autorità boliviane – operazione di cui l’Italia si è attribuita meriti e responsabilità sul piano politico – sembra effettivamente sollevare più di qualche perplessità sotto il profilo del diritto internazionale.

Perplessità che Battisti ha fatto valere nell’incidente di esecuzione promosso dinanzi alla Corte di assise di appello di Milano per ottenere la commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione a 30 anni.


Secondo Battisti, l’espulsione dalla Bolivia sarebbe stata illegittima, perché disposta verso l’Italia (e non verso il Brasile, cioè lo Stato di origine, come prescritto dalla legislazione boliviana) e avvenuta prima del decorso dei termini per impugnare il relativo provvedimento (e perché, aggiungiamo noi, in possibile contrasto con il divieto di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 in ragione del fatto che la domanda di concessione dello status di rifugiato presentata da Battisti alla Commissione nazionale per i rifugiati della Bolivia era apparentemente ancora pendente al momento dell’espulsione, come dichiarato dall’Ombudsman boliviano). Parimenti, ancorché il provvedimento notificato al difensore statuisse che "Battisti è stato concesso in estradizione dalle autorità boliviane a quelle italiane", era fortemente dubbio che vi fosse stato un formale provvedimento di estradizione nel brevissimo lasso di tempo intercorso fra la cattura e la consegna.


Pertanto, secondo la difesa, Battisti non sarebbe stato espulso, bensì estradato in virtù del decreto di estradizione adottato dal Brasile, ancorché materialmente consegnato alle autorità italiane sul territorio di uno Stato terzo (la Bolivia). Muovendo da questo assunto, Battisti ha chiesto la commutazione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione a trent’anni (con ulteriore riduzione in ragione del presofferto), invocando a tal fine le assicurazioni diplomatiche concesse nel 2007 (e rinnovate nel 2017 dall’allora Ministro della Giustizia, Andrea Orlando) nel quadro del procedimento estradizionale in Brasile. Un accordo in base al quale le autorità italiane si erano impegnate a garantire che la pena inflitta a Battisti non avrebbe superato i 30 anni di reclusione (stante l’incompatibilità della pena dell’ergastolo con l’ordinamento giuridico brasiliano) e che il periodo di detenzione sofferto in pendenza di estradizione sarebbe stato computato nella pena da eseguire in Italia.


Con ordinanza del 22 maggio 2019, la Corte di assise di appello di Milano – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha respinto le prospettazioni difensive, confermando la pena dell’ergastolo. Secondo la Corte, quella di Battisti fu un’espulsione e non un’estradizione, sicché non possono trovare applicazione gli impegni assunti in tema di trattamento sanzionatorio nel procedimento estradizionale in Brasile. Né possono assumere rilievo – sempre ad avviso della Corte – eventuali vizi nella procedura di espulsione, giacché gli stessi sarebbero imputabili esclusivamente alla Bolivia e non si riverberano sulla legittimità della detenzione in Italia.


La pronuncia del giudice dell'esecuzione solleva talune perplessità.


È fin troppo evidente che, se vizi o irregolarità vi sono state nella consegna (come sembra effettivamente avvenuto), Battisti potrà far valere la responsabilità dello Stato boliviano nelle sedi più opportune (fra le quali, ad esempio, a livello internazionale, il Comitato delle Nazioni Uniti sui diritti civili e politici, istituito nel quadro del Patto sui diritti civili e politici del 1966, di cui la Bolivia ha ratificato anche il Primo Protocollo Opzionale sulle comunicazioni individuali). Ed in effetti le modalità della consegna di Battisti sembra confortare la tesi di una “estradizione mascherata” (o disguised extradition), specie alla luce dei criteri dettati dalla Corte europea in fattispecie analoghe (cfr., per tutti, Bozano c. Francia, 18.12.1996).


Ma il fatto che l’espulsione sia stata materialmente disposta dalle autorità boliviane non esclude affatto eventuali responsabilità dell’Italia, come invece sbrigativamente affermato dal giudice dell’esecuzione. Sul punto, vale la pena rammentare come la Corte europea abbia più volte riconosciuto la sussistenza della giurisdizione extraterritoriale di uno Stato parte alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel caso di esercizio di poteri coercitivi da parte di agenti statali operanti sul territorio di Stati terzi (cfr., ad es., Issa et al. c. Turchia, 16.11.2004, § 74) e la conseguente violazione dell’art. 5 § 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) nel caso di “extra-territorial measures of a respondent State resulting in the applicant’s detention which entailed clear violations of international law” (Al-Moayad c. Germania (dec.), 20.2.2007, § 81; cfr. altresì Stocke c. Germania, 19.3.1991, §§ 51 e 54 e Öcalan c. Turchia, 12.5.2005, § 90).


Insomma, la parola fine sulla vicenda Battisti è ancora tutta da scrivere e non è affatto escluso che – all’esito del giudizio di cassazione (la difesa di Battisti ha già annunciato che impugnerà l’ordinanza qui annotata) – la partita si sposti sul piano internazionale.


Battisti.OrdinanzaIE_1
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