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  • Giulia Borgna

Il cittadino extra-UE radicato sul territorio non ha diritto a scontare la pena in Italia

Updated: Jun 9, 2022


Con sentenza n. 45190 del 5.11.2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui il rifiuto della consegna in executivis previsto dall’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 si applica esclusivamente ai cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbiano residenza o dimora in Italia, con conseguente esclusione dei cittadini aventi la nazionalità di uno Stato non-UE, anche se stabilmente radicati sul territorio italiano.


Il ricorrente, cittadino macedone, aveva impugnato la pronuncia con cui la Corte d’appello di Milano aveva disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini esecutivi. Egli lamentava, fra l’altro, come la corte meneghina gli avesse negato la possibilità di scontare la pena in Italia in ragione del suo status di cittadino extra-UE, obliterando completamente il fatto che egli vivesse in Italia da oltre 29 anni e che vi avesse stabilito la sede esclusiva dei propri interessi affettivi, familiari e lavorativi.


Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha integralmente confermato le statuizioni del giudice a quo facendo leva su argomentazioni che, tuttavia, non appaiono pienamente convincenti.


Come noto, l’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 prevedeva (come si dirà, per effetto di una recentissima novella legislativa, questa disposizione è stata integralmente sostituita) che “se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 227/2010, il rifiuto della consegna è stato esteso anche al cittadino di un altro Paese membro dell’UE, che legittimamente ed effettivamente risieda o abbia dimora nel territorio italiano.

La disciplina sul mandato di arresto europeo prevedeva, dunque, che non si potesse far luogo alla consegna del cittadino italiano o del cittadino di altro Stato membro dell’UE radicato sul territorio nazionale che avesse fatto richiesta di scontare la pena in Italia. Nel caso di specie, però, si trattava di stabilire se di questa previsione potesse beneficiare anche un cittadino extra-UEavente un legame qualificato con lo Stato richiesto.


Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che le ragioni di carattere sistematico evincibili dalla sopracitata pronuncia del giudice costituzionale (incentrate sul principio di non discriminazione verso i cittadini di Stati membri dell’UE) non consentissero un’estensione della portata applicativa della norma oltre i confini della cittadinanza eurounitaria. Tale impostazione – ad avviso della Cassazione – sarebbe confermata anche dalle due pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea che avevano dato la stura alla pronuncia additiva del giudice delle leggi (Corte di Giustizia, sentenza del 6.10.2009, C-123/08, Wolzenburg, e sentenza del 17.7.2008, C-66/09, Kozłowski).


Peccato, però, che in tali pronunce la Corte di Giustizia non abbia mai posto alcun limite alla vis espansiva delle legislazioni nazionali, limitandosi unicamente ad affermare l’ovvio, e cioè che, nella nozione di “residente” contemplata dall’art. 4 § 6 della Decisione Quadro 2002/584/GAI (a cui l’art. 18, lett. r), si ispirava), ricadono anche i cittadini di altri Stati membri dell’UE che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione.


Inoltre, nessun limite sembra potersi ricavare dalla formulazione letterale della disposizione europea. L’art. 4 § 6 della Decisione Quadro, infatti, prescrive unicamente la facoltà dell’autorità giudiziaria di rifiutare la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva quando si tratti di persona che “dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda”, senza fare alcuna distinzione a seconda della nazionalità (UE o extra-UE) del soggetto. Riteniamo, dunque, che – contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte – non vi siano preclusioni di principio all’estensione della clausola a cittadini extra-UE che siano effettivamente radicati sul territorio nazionale (si pensi, in particolare, alla posizione dei cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).


Ad ogni modo, almeno per il momento, la situazione di incertezza derivante dall’ambigua formulazione dell’art. 4 § 6 della Decisione Quadro sembrerebbe superata per effetto della l. n. 117 del 4.10.2019, entrata in vigore il 2.11.2019 (trattasi della legge di delegazione europea 2018). La recente novella ha apportato significative modifiche alla disciplina del mandato di arresto europeo e, per quanto di nostro interesse, ha completamente ripensato la fattispecie delineata nell’art. 18, lett. r).


Nello specifico, è stato introdotto un nuovo art. 18-bis (rubricato “motivi di rifiuto facoltativo della consegna”), la cui lett. c) prescrive il diniego della consegna a fini esecutivi soltanto nel caso in cui “la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano”.


A seguito della modifica legislativa, dunque, non soltanto è stato ristretto l’ambito soggettivo di operatività (escludendo espressamente i cittadini extra-UE), ma si è addirittura previsto che la fattispecie costituisca una condizione meramente facoltativa di rifiuto della consegna (mentre sino ad ora essa costituiva un motivo obbligatorio di diniego della consegna; cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 12198 del 18.2.2011, dep. 25.3.2011).


Tutto questo vale, s’intende, fintantoché non intervenga la Corte di Giustizia a chiarire l’effettiva compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’impostazione restrittiva sposata dal nostro legislatore.



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