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  • Giulia Borgna

Entra in vigore la l. n. 117/2019: come cambia la disciplina sul MAE

Updated: Jun 9, 2022


È entrata in vigore la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (c.d. Legge di delegazione europea 2018). Le novità più significative attengono alla sfera della cooperazione giudiziaria in materia penale e, nello specifico, alla normativa interna di trasposizione della decisione quadro 2002/584/GAI concernente il mandato di arresto europeo.


In attesa di un intervento a più ampio spettro, il legislatore ha deciso di apportare direttamente alcune modifiche alla legge n. 69 del 22 aprile 2005 (“legge MAE”) concernenti il carattere obbligatorio o facoltativo del rifiuto della consegna per i motivi ostativi delineati nell’art. 18.


Come noto, mentre la decisione quadro distingue tra motivi di non esecuzione obbligatoria (art. 3) e motivi di non esecuzione facoltativa (art. 4), l’art. 18 della legge MAE prevede(va) che tutte le ipotesi di non esecuzione del mandato d’arresto avessero carattere obbligatorio e contempla altresì una serie di motivi di rifiuto obbligatorio che non presentano alcun collegamento con la disciplina europea.


Tali divergenze hanno effettivamente determinato talune difficoltà applicative, ragion per cui il legislatore ha ritenuto di modificare l’art. 18 della legge MAE (“Motivi obbligatori di rifiuto della consegna”) e di introdurre un nuovo art. 18-bis (“Motivi di rifiuto facoltativo della consegna”).


Pertanto, per effetto della novella, dovranno considerarsi motivi di rifiuto soltanto facoltativodella consegna:


- se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato di arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;


- se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;


- se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora sul territorio dello Stato italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.


In buona sostanza, i casi contemplati dalle lett. o), p) e r) dell’art. 18 nella sua formulazione previgente sono confluiti nel nuovo art. 18-bis. Tranne per l’ipotesi di cui alla ex lett. r) (su cui Extradando ha già scritto qui), il contenuto delle cause ostative è rimasto invariato.

Il novellato art. 18-bis si applica a tutti i casi pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 117/2019 e, cioè, a partire dal 2 novembre 2019 (sull’immediata applicabilità della disciplina, cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent n. 45190 del 5.11.2019).


Le ulteriori ipotesi di rifiuto previste dall’art. 18 continueranno a configurarsi quali motivi di rifiuto obbligatorio della consegna, fatti ovviamente salvi eventuali futuri interventi del Governo in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 6, co 1, l. n. 117/2019.


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