Bollettino (maggio 2026)
- Redazione
- Jun 10
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Pena di morte e arresto provvisorio a fini estradizionali: la polizia giudiziaria non può procedere in modo automatico
La Corte di cassazione torna sul rapporto tra arresto provvisorio a fini estradizionali, assenza di trattato bilaterale e rischio di pena capitale.
Il caso riguardava una richiesta proveniente dal Pakistan, relativa a un mandato d’arresto a fini processuali emesso per un reato astrattamente punibile con la pena di morte. La Corte valorizza l’art. 698, comma 2, c.p.p., nella formulazione successiva alla l. n. 149/2016, e l’art. 714, comma 3, c.p.p., escludendo la legittimità dell’arresto provvisorio quando già dagli atti disponibili emergano ostacoli evidenti alla futura estradizione.
Il profilo più interessante riguarda il ruolo della polizia giudiziaria. Secondo la Cassazione, in presenza di un impedimento evidente e inderogabile, l’arresto non può essere eseguito come atto meramente automatico. L’intervento urgente della polizia giudiziaria trova un limite nei divieti assoluti di consegna, tra cui il rischio di applicazione della pena di morte.
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Stato richiedente: Pakistan
Esito: annullamento della convalida dell’arresto provvisorio
Estradizione verso la Turchia e quadro indiziario carente: il controllo del giudice italiano non è solo formale
La Cassazione interviene nuovamente sui limiti del controllo del giudice italiano nelle estradizioni regolate dalla Convenzione europea di estradizione del 1957.
La Corte ribadisce che, in tale sistema, l’autorità giudiziaria italiana non deve procedere a una rivalutazione piena del materiale probatorio. Tuttavia, ciò non significa che il controllo possa ridursi a una verifica meramente formale della documentazione trasmessa. Anche nei limiti di una delibazione sommaria, il giudice deve poter comprendere perché, nella prospettiva dello Stato richiedente, la commissione dei fatti da parte dell’estradando venga ritenuta probabile.
La decisione è significativa perché censura le motivazioni apparenti nei casi in cui il quadro indiziario sia scarno, generico o non sufficientemente collegato alle contestazioni. La Corte d’appello deve confrontarsi con la determinatezza delle accuse e con l’indicazione delle fonti di prova o degli elementi investigativi posti a fondamento della domanda.
Stato richiedente: Turchia
Esito: annullamento con rinvio
Estradizione verso la Turchia negata: rassicurazioni insufficienti e rischio attuale di trattamenti inumani
La Corte d’appello di Milano ha negato l’estradizione verso la Turchia per il rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali dell’estradando.
Pur ritenendo formalmente completa la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e non ravvisando ostacoli sul piano della doppia incriminazione, la Corte ha valorizzato il quadro aggiornato delle criticità sistemiche in Turchia: condizioni detentive, indipendenza della magistratura, tutela del giusto processo e tenuta effettiva delle garanzie convenzionali.
Il punto centrale riguarda le rassicurazioni diplomatiche. La Corte le ritiene insufficienti quando non siano sorrette da elementi oggettivi, precisi, aggiornati e verificabili, idonei a escludere il rischio individuale di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU.
Stato richiedente: Turchia
Esito: estradizione negata
Estradizione verso il Canada e principio di specialità: i reati oggetto della consegna devono essere identificati con precisione
La Cassazione torna sul principio di specialità, chiarendo che la domanda di estradizione deve individuare in modo chiaro i fatti e le qualificazioni giuridiche per cui la consegna viene richiesta.
Non è sufficiente un generico richiamo al rispetto del principio di specialità previsto dal trattato estradizionale. La mancanza di chiarezza nella descrizione dei fatti così come l’utilizzo di qualificazioni interne funzionali soltanto alla verifica della doppia incriminazione può generare il rischio che l’estradando venga perseguito nello Stato richiedente per fatti diversi da quelli coperti dalla domanda di estradizione.
Stato richiedente: Canada
Esito: annullamento con rinvio
Arresto provvisorio, cittadino UE e dottrina Petruhhin: l’informazione allo Stato di cittadinanza non opera nella fase cautelare
La Corte affronta il tema dell’applicazione della dottrina Petruhhin nella fase dell’arresto provvisorio a fini estradizionali.
Secondo la Cassazione, l’obbligo dello Stato richiesto di informare lo Stato membro UE di cittadinanza della persona richiesta – affinché quest’ultimo possa eventualmente emettere un mandato d’arresto europeo per gli stessi fatti – si colloca unicamente nella fase di esame nel merito della domanda di estradizione verso lo Stato terzo, non estendendosi, invece, alla fase dell’arresto provvisorio.
La decisione delimita il campo operativo della tutela elaborata dalla Corte di giustizia: la protezione del cittadino UE resta centrale, ma non incide necessariamente sulla legittimità dell’arresto provvisorio, che risponde a una funzione anticipatoria e urgente.
Stato richiedente: Venezuela
Esito: rigetto del ricorso, con esclusione dell’applicazione della dottrina Petruhhin nella fase cautelare dell’arresto provvisorio
MAE esecutivo, processo in assenza e riconoscimento della sentenza: la Corte di giustizia nel caso Khuzdar
La Corte di giustizia interviene sul coordinamento tra l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI e gli artt. 9, par. 1, lett. i), e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI.
Il rinvio proveniva dalla Corte d’appello di Napoli e riguardava un MAE slovacco emesso per l’esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona residente in Italia, condannata in Slovacchia all’esito di un processo celebrato in sua assenza.
Secondo la Corte di giustizia, non è compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta di rifiutare la consegna per eseguire la pena nello Stato di esecuzione, ma poi impedisca l’esecuzione interna della condanna sulla base di condizioni più rigide previste per il riconoscimento della sentenza.
La pronuncia è rilevante anche perché qualifica la “conoscenza” del processo come nozione autonoma del diritto dell’Unione, da valutare in concreto alla luce della condotta dell’interessato e della diligenza delle autorità.
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Stato emittente: Slovacchia
Stato di esecuzione: Italia
Esito: interpretazione pregiudiziale; incompatibilità di discipline nazionali incoerenti tra MAE e riconoscimento della sentenza
MAE e condizioni detentive in Romania: le rassicurazioni non possono essere recepite in modo acritico
La Cassazione ha annullato con rinvio una decisione di consegna verso la Romania, censurando l’approccio della Corte d’appello che si era limitata a recepire le informazioni fornite dallo Stato emittente.
La difesa aveva prodotto fonti specifiche e aggiornate sulle condizioni detentive negli istituti indicati dalle autorità rumene. Secondo la Cassazione, dopo avere acquisito informazioni suppletive dallo Stato di emissione, l’autorità giudiziaria italiana non può limitarsi a riportarle pedissequamente nella decisione, ma deve valutare effettivamente le contestazioni difensive sulla loro attendibilità e sufficienza.
La decisione conferma che il controllo sul rischio di trattamenti inumani o degradanti non è una mera formalità. Anche nel sistema del mutuo riconoscimento, il giudice deve confrontarsi con il rischio individuale e con gli elementi concreti prodotti dalla difesa.
Stato emittente: Romania
Esito: annullamento con rinvio
MAE francese e condizioni detentive: Amsterdam nega la consegna per rischio di trattamento inumano
Il Tribunale di Amsterdam ha negato esecuzione a un MAE francese, ritenendo non superato il rischio individuale di trattamento contrario all’art. 4 della Carta.
Le autorità francesi avevano indicato che, in caso di consegna, la persona sarebbe stata detenuta non a Fresnes, ma nell’istituto di Troyes-Lavau, aperto nel 2023. Le informazioni fornite, tuttavia, sono state ritenute insufficienti, in particolare quanto alla garanzia di almeno 3 mq di spazio personale, al netto dei servizi igienici.
La decisione conferma una linea rigorosa della giurisprudenza olandese: la mera indicazione di un istituto alternativo o di più recente costruzione non basta se mancano garanzie individualizzate, verificabili e idonee a escludere il rischio concreto.
Stato emittente: Francia
Esito: rifiuto della consegna
MAE polacco e condizioni detentive: la garanzia dei 3 mq non basta senza informazioni sul regime concreto
Il Tribunale di Amsterdam ha negato esecuzione a un MAE polacco per il persistente rischio individuale legato alle condizioni detentive.
Le autorità polacche avevano fornito informazioni sullo spazio personale disponibile e sull’ora d’aria giornaliera. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti, in assenza di indicazioni concrete sul tempo trascorso fuori dalla cella e sulle attività effettivamente accessibili alla persona richiesta.
La pronuncia è interessante perché sposta l’attenzione dalla sola metratura alla qualità complessiva del regime detentivo, non potendo la valutazione ex art. 4 della Carta ridursi a un controllo aritmetico dello spazio minimo.
Stato emittente: Polonia
Esito: rifiuto della consegna
Rinvio della consegna e procedimento pendente in Italia: necessaria una valutazione comparativa effettiva
La Cassazione si pronuncia sul rinvio della consegna in presenza di un procedimento penale pendente in Italia per fatti diversi da quelli oggetto del MAE.
Secondo la Corte, la decisione di rinviare la consegna implica una valutazione discrezionale, ma non arbitraria. Il giudice deve confrontare l’interesse dello Stato emittente alla consegna con l’interesse dello Stato di esecuzione alla prosecuzione del procedimento interno, tenendo conto della gravità dei fatti, della fase in cui si trova il procedimento italiano, della posizione cautelare dell’interessato, della complessità del procedimento e dell’eventuale pena da eseguire.
Nel caso concreto, la Corte d’appello non aveva motivato sulla richiesta di rinvio, omettendo qualsiasi valutazione comparativa. Da qui l’annullamento con rinvio.
Stato emittente: Germania
Esito: annullamento con rinvio
Radicamento stabile in Italia e MAE esecutivo: la Cassazione torna sugli indicatori dell’art. 18-bis
La Cassazione interviene nuovamente sul concetto di stabile radicamento nel territorio nazionale ai fini del motivo facoltativo di rifiuto della consegna.
La Corte ribadisce che l’integrazione stabile richiede una residenza o dimora effettiva, continuativa e non occasionale, da valutare sulla base degli indicatori indicati dall’art. 18-bis l. n. 69/2005: durata e legalità della presenza, stabilità dei legami familiari, lavorativi e personali, adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
Il giudice deve motivare espressamente su tali indicatori. Tuttavia, se la documentazione difensiva è insufficiente, non sussiste un obbligo di integrazione istruttoria esplorativa d’ufficio.
Stato emittente: Francia
Esito: consegna consentita
EPPO e MAE tedesco in Italia: il riparto di competenza tra procura nazionale e Procura europea non è motivo di rifiuto
La Cassazione ha confermato la consegna alla Germania in un procedimento relativo a reati fiscali, respingendo la censura difensiva fondata sulla pretesa competenza dell’EPPO.
Secondo la Corte, l’eventuale questione sul riparto di competenza tra procura nazionale tedesca e Procura europea non integra, di per sé, un motivo di rifiuto del MAE. Si tratta di una questione interna all’ordinamento dello Stato emittente, non sindacabile dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, salvo che si traduca in una violazione dei principi fondamentali o dei diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 l. n. 69/2005, dal diritto dell’Unione o dalla CEDU.
La Cassazione ribadisce, poi, che, in materia fiscale, la verifica della doppia punibilità è attenuata: non occorre una perfetta sovrapponibilità tra fattispecie nazionali, né identità di soglie o trattamento sanzionatorio, purché la condotta sia penalmente rilevante in entrambi gli ordinamenti.
Stato emittente: Germania
Esito: consegna confermata
EPPO e MAE tedesco nei Paesi Bassi: Amsterdam chiede chiarimenti sulla tutela giurisdizionale effettiva
Come contrappunto alla decisione italiana, il Tribunale di Amsterdam affronta un MAE tedesco emesso da un Procuratore europeo delegato dell’EPPO.
Il problema qui non riguardava tanto la competenza dell’EPPO in sé, quanto la tutela giurisdizionale effettiva nello Stato emittente. Il Tribunale si è chiesto se la proporzionalità dell’emissione del MAE fosse stata effettivamente sottoposta al controllo di un giudice tedesco, direttamente, al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale, oppure successivamente, tramite un rimedio accessibile prima della consegna.
Le informazioni fornite dalle autorità tedesche non sono state ritenute sufficienti. In particolare, il mandato d’arresto nazionale era stato emesso quasi un mese prima del MAE, e non risultava chiaro se il giudice tedesco avesse effettivamente considerato la necessità e proporzionalità della successiva emissione del mandato d’arresto europeo. Il Tribunale ha quindi sospeso il procedimento, chiedendo ulteriori chiarimenti.
Stato emittente: Germania
Stato di esecuzione: Paesi Bassi
Esito: procedimento sospeso; richieste ulteriori informazioni
MAE greco e attività di difesa dei migranti: la Norvegia blocca la consegna di Tommy Olsen
La Corte d’appello norvegese ha rifiutato la consegna alla Grecia di Tommy Olsen, fondatore di Aegean Boat Report, destinatario di un MAE greco per accuse legate al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, al favoreggiamento della permanenza irregolare e alla partecipazione a un’organizzazione criminale.
La Corte ha ritenuto non soddisfatto il requisito della doppia incriminazione secondo il diritto norvegese. Inoltre, ha valorizzato il fatto che diverse condotte contestate – comunicazione con migranti e rifugiati, supporto nell’accesso alla procedura di asilo, documentazione di violazioni dei diritti umani – si collocassero nell’ambito di attività protette dal diritto internazionale dei rifugiati e dalla libertà di espressione.
Il caso è rilevante perché si colloca al confine tra cooperazione giudiziaria e criminalizzazione della solidarietà. La Corte ha riconosciuto il rischio concreto che il procedimento penale greco interferisse con la libertà di espressione dell’interessato, anche alla luce delle preoccupazioni documentate sul ricorso a procedimenti penali contro attivisti e organizzazioni impegnate nel monitoraggio delle frontiere.
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Stato emittente: Grecia
Stato di esecuzione: Norvegia
Esito: consegna rifiutata


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