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Khuzdar (C-95/24): il rischio di un livellamento verso il basso delle garanzie nel processo in absentia

  • Writer: Giulia Borgna
    Giulia Borgna
  • 14 hours ago
  • 5 min read

Con la sentenza Khuzdar del 21 maggio 2026 (C-95/24), la Corte di giustizia interviene su uno snodo particolarmente delicato della disciplina del mandato d’arresto europeo: il rapporto tra il rifiuto della consegna del soggetto radicato nello Stato di esecuzione e l’esecuzione della pena nello Stato membro di emissione, qualora la condanna sia stata pronunciata all’esito di un processo celebrato in assenza dell’imputato.


Il caso trae origine da un mandato d’arresto europeo emesso dalla Slovacchia per l’esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione. La persona richiesta, residente stabilmente in Italia da oltre cinque anni, aveva chiesto alla Corte d’appello di Napoli di rifiutare la consegna e di disporre l’esecuzione della pena in Italia. Secondo le informazioni trasmesse dall’autorità slovacca, l’interessato non aveva partecipato al processo e non era stato personalmente informato della data e del luogo dell’udienza. Risultava, tuttavia, che egli fosse a conoscenza del procedimento a suo carico, essendo stato rappresentato da un difensore.


Da qui nasceva un cortocircuito tutto italiano.


La disciplina italiana del MAE, almeno nella lettura prospettata dal giudice del rinvio, sembrava consentire la consegna anche quando l’interessato fosse stato soltanto informato dell’esistenza del procedimento e fosse stato ivi assistito da un difensore. Al contrario, nelle medesime condizioni, la disciplina sul riconoscimento delle sentenze straniere appariva più stringente, poiché sembrava subordinare l’esecuzione in Italia alla prova che la persona avesse avuto conoscenza anche della data fissata per il processo.

L’esito sarebbe stato paradossale, in quanto l’interessato avrebbe potuto essere consegnato alla Slovacchia per scontare la pena, ma non avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della medesima sentenza in Italia per eseguirla nello Stato in cui risiedeva stabilmente.


La Corte di giustizia esclude che un simile disallineamento possa dirsi compatibile con il diritto dell’Unione.


L’art. 4-bis della decisione quadro MAE e l’art. 9, par. 1, lett. i), della decisione quadro 2008/909 hanno la stessa origine, una formulazione simile, se non identica, e finalità analoghe: tutelare il diritto dell’imputato a partecipare al processo e, più in generale, i diritti della difesa (§ 45).


Ne consegue che uno Stato membro non può recepire quelle disposizioni in modo divergente, attribuendo loro un significato diverso a seconda del contesto applicativo. Non può, in altri termini, prevedere uno standard più flessibile quando si tratta di consegnare la persona richiesta allo Stato di emissione ed uno più rigoroso quando si tratta di riconoscere la sentenza straniera per eseguire la pena nello Stato di residenza. Spetterà, dunque, al giudice nazionale – nei limiti dell’interpretazione conforme – ricomporre la frattura interpretativa fra i due strumenti (§§ 46-50).


Ciò premesso, la Corte di giustizia passa ad affrontare il nucleo della questione, ossia cosa debba intendersi per “conoscenza” del processo.


Sul punto la Corte rileva come le diverse versioni linguistiche della decisione quadro 2008/909 non siano perfettamente coincidenti. La versione italiana richiede espressamente “la conoscenza della data dell’udienza”, mentre altre versioni si riferiscono, in termini più generali, alla “conoscenza del processo” (§ 63). Proprio per questo, secondo la Corte, la nozione di “conoscenza” del processo, rilevante ai fini delle garanzie previste per le decisioni pronunciate in assenza dell’imputato, non può essere rimessa alla libera definizione dei singoli ordinamenti nazionali. In mancanza di un rinvio espresso al diritto interno, essa costituisce una “nozione autonoma” del diritto dell’Unione e deve, come tale, ricevere un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri (§ 59).


Ebbene, la Corte opta, almeno in apparenza, per la soluzione più garantista: la conoscenza del processo implica la conoscenza della data e del luogo dell’udienza (§ 72). Solo così l’imputato può decidere se comparire personalmente o rinunciare in modo volontario e inequivoco a partecipare al processo.


È, però, su questo punto che la sentenza mostra il suo volto oscuro o, quantomeno, ambivalente.


La Corte, infatti, precisa che l’assenza di una comunicazione personale della data e del luogo dell’udienza non è, da sola, decisiva. L’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva, che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, incluso il comportamento dell’interessato (§§ 73-74). In particolare, se elementi precisi e oggettivi consentono di ritenere che la persona, pur essendo stata ufficialmente informata dell’accusa e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, abbia deliberatamente evitato di ricevere le informazioni relative alla data e al luogo dell’udienza, essa può essere considerata come informata del processo (§§ 75-78).


La garanzia della partecipazione al processo trasla dunque da un terreno più nitido – la prova dell’effettiva conoscenza della data e del luogo dell’udienza – a un terreno più incerto, fondato sulla ricostruzione ex post del comportamento dell’interessato e sulla possibilità di desumerne una rinuncia implicita.


La Corte si mostra consapevole del rischio là dove precisa che non ogni irreperibilità può essere letta come rinuncia al diritto di comparire e che le autorità dello Stato di emissione devono avere compiuto sforzi ragionevoli per localizzare e informare l’imputato (§ 80). Analogamente, secondo la Corte, la mera presenza di un difensore non basta, dovendosi verificare che l’interessato abbia effettivamente affidato a quel difensore – sia esso di fiducia o nominato d’ufficio – il compito di rappresentarlo nel processo celebrato in sua assenza (§§ 82-84).


Resta però il dato di fondo per cui la conoscenza della data del luogo e dell’udienza costituisce il precipitato di una valutazione complessiva, e per certi versi evanescente, nella quale confluiscono la condotta dell’imputato, la diligenza delle autorità dello Stato di emissione e l’effettività del mandato difensivo.


Vi è poi un ulteriore profilo critico.


La Corte rammenta che il motivo di non riconoscimento previsto dalla decisione quadro 2008/909 per le decisioni pronunciate in assenza ha carattere facoltativo. Anche quando non ricorrono le condizioni che impediscono il rifiuto del riconoscimento, il giudice nazionale deve dunque conservare un margine di valutazione e può riconoscere la sentenza straniera se, alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che i diritti della difesa non siano stati violati.


Anche questo passaggio appare ambivalente. Nel caso concreto, può aprire la strada a una soluzione favorevole alla persona richiesta, consentendo di evitare la consegna e di eseguire la pena in Italia. Sul piano più generale, però, attenua la forza delle condizioni tipizzate in materia di processo in assenza, così che, anche quando esse non risultino pienamente integrate, il riconoscimento della sentenza può comunque essere ammesso se il giudice ritiene che, nel complesso, i diritti della difesa siano stati rispettati (§§ 86-96).


In conclusione, riteniamo che la sentenza Khuzdar si presti a più chiavi di letture. Può certamente essere letta come una decisione favorevole al reinserimento sociale del condannato residente nello Stato di esecuzione. Ma è anche una decisione che, nel nome della coerenza del sistema e del mutuo riconoscimento, rischia di produrre un livellamento verso il basso delle garanzie. Non perché la Corte elimini le tutele previste per il processo in absentia, ma perché ne attenua la portata, rendendole più elastiche, più dipendenti dal caso concreto e meno ancorate a requisiti oggettivi. La nozione autonoma di “conoscenza” del processo viene utilizzata per ricomporre le divergenze nelle normative nazionali di trasposizione, ma l’uniformità così recuperata non conduce necessariamente ad una maggior tutela per l’imputato assente. Al contrario, finisce per assorbire verso il basso quelle discipline nazionali che, almeno in apparenza, avevano fissato uno standard più rigoroso.


Il quadro si completa con Höldermann (C-447/24, Staatsanwaltschaft Berlin / SO), decisa dalla Corte nello stesso giorno. Lì il problema nasceva direttamente sul terreno della decisione quadro 2008/909, senza passare dal mandato d’arresto europeo. Anche in quel caso, la Corte ha valorizzato la continuità tra l’art. 4-bis della decisione quadro sul MAE e l’art. 9, par. 1, lett. i), della decisione quadro 2008/909, confermando che le garanzie del processo in assenza devono essere lette secondo criteri comuni.


Letta insieme a Höldermann, Khuzdar appare dunque non come una decisione isolata, ma come un tassello di una linea interpretativa ben precisa dove il diritto dell’imputato a partecipare al processo resta centrale, ma la sua verifica è affidata sempre più spesso ad una valutazione complessiva del caso concreto.

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