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  • Walter De Agostino

Mandato di arresto europeo e principio di specialità: in Italia plurime violazioni

Updated: Jun 9, 2022


In Italia l’emissione di un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una condanna, con successiva consegna della persona richiesta, implica numerose e complesse questioni in materia di esecuzione penale. Molto spesso emergono problematiche dovute alla carenza del necessario coordinamento tra gli uffici giudiziari coinvolti (sia nazionali che esteri), le forze di polizia e gli uffici ministeriali competenti, con conseguente indebita esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.


L’episodio di seguito illustrato è un inquietante esempio delle disfunzioni che possono verificarsi nei suddetti casi.


Nell’aprile 2017 la Procura della Repubblica di Imperia ha emesso nei confronti di un cittadino italiano un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, contenente sedici sentenze di condanna ed altrettanti mandati di arresto europeo esecutivi, per un totale di diciassette anni, sei mesi e venti giorni di reclusione. Per tale motivo, nel luglio 2017, il prevenuto è stato arrestato nei Paesi Bassi. Tra novembre 2017 e giugno 2018 la Corte di Amsterdam ha accolto la richiesta di consegna esclusivamente per cinque mandati di arresto europeo (per un totale di sei anni, sette mesi e venti giorni di reclusione), rifiutandola per i residui, trattandosi di condanne emesse all’esito di giudizi contumaciali. È opportuno precisare che, durante tale procedura, la persona richiesta è stata ininterrottamente detenuta in carcere nei Paesi Bassi.


Ciò nonostante, quando il soggetto è stato consegnato all’Italia nel settembre 2018, il provvedimento di unificazione di pene concorrenti così come emesso dalla Procura Repubblica di Imperia è stato posto in esecuzione nella sua interezza, senza distinzione alcuna tra condanne eseguibili e condanne non eseguibili per un totale, quindi, di diciassette anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.


Successivamente, nell’ottobre 2018, il predetto ha altresì ricevuto la notifica di un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso nell’agosto 2018 dalla Procura della Repubblica di Agrigento, con il quale erano aggiunte ulteriori tre sentenze di condanna relative a fatti anteriori rispetto alla richiesta di consegna e diversi da quelli per cui era stata concessa, pervenendo ad un totale di ventuno anni, due mesi e sei giorni di reclusione da espiare. In tale ultimo provvedimento, peraltro, non era stata computata la custodia cautelare subita nei Paesi Bassi proprio in esecuzione dei mandati di arresto europeo in oggetto, pari a quindici mesi circa di reclusione.


Per tali motivi, essendo evidente la violazione del principio di specialità contenuto nel combinato disposto degli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, cui il prevenuto non aveva assolutamente rinunciato nel corso del procedimento, la difesa ha immediatamente contestato l’ordine di carcerazione facendo valere la non eseguibilità delle sentenze di condanna per le quali era stata rifiutata la consegna, e a maggior ragione delle sentenze di condanna che non erano nemmeno state incluse nel mandato di arresto europeo. In conseguenza di ciò è emerso che né la Procura della Repubblica di Imperia né quella di Agrigento erano in possesso dei provvedimenti emessi dalla Corte di Amsterdam (sia quelli di consegna che quelli di rifiuto della consegna) e non ne conoscevano il contenuto. Nel dicembre 2018 è stato dunque necessario contattare il Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero della Giustizia al fine di richiedere all’Autorità Giudiziaria dei Paesi Bassi l’invio di tutte le pronunce emesse, nonché di accertare i periodi di detenzione subiti per tali provvedimenti.


Soltanto nel giugno 2019, dopo numerosi solleciti, la Procura della Repubblica di Agrigento si determinava a rettificare l’ordine di carcerazione con quantificazione della pena complessiva eseguibile in anni cinque di reclusione, computando correttamente i periodi di presofferto in Italia e nei Paesi Bassi, con residuo pena da espiare in due anni e sei mesi di reclusione.


Nel luglio 2019, la Procura Generale di Caltanissetta ha emesso un nuovo ordine di esecuzione per un’ulteriore condanna definitiva ad un anno e quattro mesi di reclusione comminata nel gennaio 2018 dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sempre relativa a fatti commessi anteriormente alla richiesta di consegna e diversi dai quelli per i quali era stata concessa. Pertanto, fatta nuovamente presente la sussistenza di un motivo di non eseguibilità dell’ordine di carcerazione per violazione del principio di specialità, tale provvedimento veniva da lì a pochi giorni revocato con provvedimento del 13 agosto 2019 (allegato 1).


Poiché in conseguenza di ciò la Procura Generale di Caltanissetta provvedeva a richiedere l’estensione della consegna anche in relazione a tale ultima condanna, la difesa provvedeva, a presentare alla Corte di Appello di Caltanissetta istanza di non esecutività della sentenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione, nonché ad inviare una memoria difensiva direttamente alla competente Corte di Amsterdam al fine di evidenziare che la sentenza di condanna in oggetto era stata emessa a seguito di giudizio contumaciale – giudizio peraltro celebrato nel periodo in cui il prevenuto era detenuto proprio nei Paesi Bassi in attesa di consegna all’Italia.


Infine, il 10 marzo 2020 la Corte di Appello di Caltanissetta, in accoglimento dell’istanza difensiva, emetteva l’ordinanza (allegato 2) con la quale sospendeva l’esecuzione della sentenza concedendo altresì la restituzione nel termine per proporre impugnazione sul presupposto dell’incolpevole non conoscenza della sentenza di condanna da parte del prevenuto a causa dello stato di detenzione all’estero.


A tutt’oggi, però, sebbene detta sentenza non sia più irrevocabile, risulta sempre pendente presso l’ufficio del Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero della Giustizia la richiesta ai Paesi Bassi dell’estensione della consegna rispetto a tale provvedimento.


Ciò è un ulteriore esempio della carenza di coordinamento tra uffici giudiziari e Ministero della Giustizia, fonte di gravi disguidi e dispendio di risorse pubbliche. Per ovviare a ciò sarà pertanto necessario, da parte del difensore, richiedere espressamente alla Procura Generale di Caltanissetta la revoca della richiesta di estensione della consegna.


Allegato_1._Procura_di_Caltanissetta_revoca_ordine_di_esecuzione_del_13.8.2019
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Allegato_2._Corte_di_appello_di_Caltanissetta_ordinanza_n._120_del_5.3.2020-_mo432Ha
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