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  • Giulia Borgna

Il rischio di pena di morte è sempre motivo ostativo all'estradizione

Updated: Jun 9, 2022


La novella codicistica del 2016 comincia a produrre i primi significativi effetti.


Con sentenza n. 39443 dell’11.6.2019, depositata il 26.9.2019, la Corte di Cassazione ha confermato il diniego all’estradizione del cittadino cinese Xu Chao, avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese per il reato di corruzione di cui all’art. 382 c.p., in quanto trattasi di fattispecie criminosa astrattamente punibile con la pena di morte (per la sentenza impugnata della Corte d’appello di Milano, si veda qui).


L’estradando risulta, infatti, indagato in Cina per il reato di “corruzione” ai sensi dell’382 c.p. per essersi asseritamente appropriato di fondi pubblici universitari. Il trattamento sanzionatorio per questo reato è delineato dall’art. 383 c.p., il quale contempla, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la pena di morte.


Nel corso del giudizio, lo Stato richiedente aveva fornito assicurazioni diplomatiche, garantendo che, in caso di condanna per il reato di corruzione, anche nella forma aggravata, all’estradando non sarebbe stata applicata la pena di morte, bensì la semplice reclusione.


La pronuncia in esame si inserisce nella dibattuta questione del divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte nell’ordinamento dello Stato richiedente.


La tematica era stata affrontata per la prima volta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 54 del 1979, con cui era stato affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di estradizione, “deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale”.


Era, però, rimasto irrisolto il problema di fondo, ovvero se eventuali assicurazioni o garanzie di non applicazione della pena di morte, offerte dallo Stato richiedente l’estradizione, fossero sufficienti a scongiurare il rischio di esporre l’estradando a violazioni dei suoi diritti fondamentali. Si era, infatti, assistito ad un ricorso sempre più frequente allo strumento delle assicurazioni diplomatiche per “garantire” che l’estradando sarebbe stato adeguatamente tutelato nello Stato richiedente. E ciò in quanto l’art. 698, co. 2, c.p.p., nella sua originaria formulazione, delineava un procedimento estradizionale imperniato su un duplice vaglio espletato, caso per caso, dall'autorità giudiziaria e dal Ministro della Giustizia circa la “sufficienza” delle predette garanzie, sicché era possibile concedere (o negare) l’estradizione in seguito a valutazioni svolte dalle autorità italiane sulle singole richieste di consegna.


Come noto, sulla questione è intervenuta la pronuncia demolitoria della Corte costituzionale n. 223 del 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 698, co. 2, c.p.p. e della legge di ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione con gli Stati Uniti nella parte in cui si sanciva la possibilità di disporre l’estradizione anche per reati puniti astrattamente con la pena di morte in presenza di “sufficienti” assicurazioni diplomatiche.


Secondo la Corte costituzionale, infatti, nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle “sufficienti assicurazioni” – ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero – non è costituzionalmente ammissibile. E ciò in quanto “il divieto contenuto nell'art. 27, co. 4, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”.


A chiusura del cerchio era finalmente intervenuto il legislatore, traducendo in legge quella esigenza di “garanzia assoluta” al bene essenziale della vita evocata dalla Corte costituzionale che non può tollerare margini di valutazioni discrezionali. Con l. n. 149 del 21.7.2016, il legislatore ha riformulato l’art. 698, co. 2, c.p.p., stabilendo che, per potersi concedere l’estradizione quando il fatto è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, è necessario che “l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa”.


Allo stato attuale, non paiono esserci dubbi sul fatto che la previsione astratta della pena di morte nello Stato estero confligga inesorabilmente con i principi fondamentali del nostro ordinamento e imponga, per l’effetto, al giudice dell’estradizione il diniego della consegna.


Per superare questo limite – invero invalicabile e fermamente incastonato nei principi fondamentali del nostro ordinamento – il Governo cinese aveva sostenuto che l’art. 698, co. 2, c.p.p., come novellato nel 2016, non potesse trovare applicazione al caso in esame in quanto recessivo rispetto ad una disposizione specifica contenuta nell’art. 3, lett. f, del trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Cina del 7.10.2010, ratificato e reso esecutivo con l. n. 161 del 24.9.2015, secondo cui l’estradizione è negata soltanto qualora vi sia “fondato motivo” di ritenere che la persona richiesta, nello Stato estero, sarà sottoposta a tortura o altro trattamento inumano o degradante. Ipotesi questa, ad avviso dello Stato cinese, scongiurata dalle suddette assicurazioni diplomatiche.


Per quanto suggestiva, la tesi non coglie nel segno. Secondo la Cassazione, infatti, la pena di morte è cosa ben diversa dai trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3, lett. f, del trattato di estradizione, afferendo questi ultimi esclusivamente alle modalità esecutive di una pena inevitabilmente diversa da quella capitale. Mancando, dunque, una previsione specifica concernente la pena capitale nell’accordo bilaterale, non può che trovare applicazione in via residuale, in base all’art. 696, co. 3, c.p.p. il principio di carattere generale enucleato nel summenzionato art. 698, co. 2, c.p.p.


Senza contare, aggiungiamo noi, che quandanche vi fosse stata una disposizione pattizia che consentiva l’estradizione per reati puniti con la pena di morte in presenza di assicurazioni diplomatiche, essa si sarebbe esposta ad una prevedibile censura di illegittimità costituzionale sulla falsariga di quanto già avvenuto in relazione al trattato estradizionale con gli Stati Uniti.


In conclusione, benché l’esito del giudizio fosse l’unico compatibile con il rispetto dei principi informatori del nostro ordinamento, la pronuncia in oggetto ha confermato il fondamentale ruolo di chiusura del sistema della clausola di salvaguardia tipizzata dal legislatore nel novellato art. 698, co. 2, c.p.p.


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